Nonostante il recente filone giurisprudenziale che si stava sviluppando in materia, attraverso questa ultima pronuncia, la Cassazione sembra arrestarsi, dal momento che esclude che, in caso di decesso derivante da fatto illecito altrui, il danno possa essere risarcito agli eredi.

La fattispecie
A seguito di un sinistro stradale, nel quale avevano perso la vita tre giovani ragazzi, la madre ed il fratello di uno dei trasportati convenivano in giudizio il padre dell’amico alla guida dell’auto, anch’esso deceduto nell’incidente, e la loro compagnia assicuratrice. Stessa domanda veniva poi presentata dai genitori dell’altra ragazza che, invece, si trovava a bordo della vettura. Coloro che veniva chiamati in giudizio, a loro volta, chiamavano in causa la conducente dell’altra auto coinvolta nel sinistro e il suo ente assicurativo.

Il Tribunale riconosceva l’esclusiva responsabilità del figlio del convenuto che aveva perso il controllo dell’auto andando ad invadere la corsia opposta lungo la quale giungeva l’altra auto.

La Corte d’Appello rigettava la domanda, rilevando come, essendo le vittime decedute sul colpo, non era configurabile il danno biologico a titolo ereditario richiesto dagli appellanti.

Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione.

Il principio di diritto
Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, il danno non patrimoniale riconosciuto in caso di morte derivante da illecito, va a ristorare il pregiudizio consistente nella perdita del bene vita, bene autonomo e distinto da quello della salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente. I giudici della Corte di Cassazione in una sentenza del 2015, precisano quindi che “ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia ricollegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo –  dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo”. Posto che, nel caso di specie, risulta accertato che le vittime morirono sul colpo, circostanza che esclude dunque qualunque ipotesi anche in riferimento al danno morale catastrofale, da sofferenza nell’attesa consapevole del decesso.

Conclusioni
In base a questa pronuncia quindi, i giudici della corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18555 del 2018, arrestano quello che sembrava essere lo sviluppo di un nuovo danno risarcibile in capo agli eredi della vittima di un fatto illecito altrui.

 

 

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