Il Tema in Discussione
Il Tribunale di Milano, come vedremo, ha affrontato il tema se sia possibile o meno acquisire il diritto di proprietà della partecipazione al capitale sociale di una Srl per usucapione e, soprattutto (per quanto oggetto di esame in questo commento), se la quota di partecipazione societaria sia qualificabile come bene mobile iscritto in pubblici registri, con conseguente applicazione alla fattispecie de qua della disciplina prevista dall’art. 1162 c.c. (“Usucapione dei beni mobili iscritti in pubblici registri”).

Il Caso Pratico
Nella vertenza giudiziale decisa dal Tribunale di Milano parte attrice contestava al convenuto la nullità dell’atto con cui il de cuius, in data 13.10.04, aveva trasferito (con girata dei titoli) in suo favore la titolarità di 270.000 azioni della allora società XXX spa (poi trasformata in XXX srl nel giugno 2010), rappresentative del 20% dell’intero capitale sociale.

Ciò sul presupposto che il relativo negozio formale di compravendita sarebbe stato concluso senza la previsione di alcun corrispettivo e come tale privo di causa ovvero da configurare come atto a titolo gratuito carente dei requisiti di forma previsti ex art 782 c.c.

Il convenuto contrastava tutte le avverse argomentazioni e, comunque, rivendicava che nel caso di specie sussistevano, in ultima analisi, le condizioni di acquisto della proprietà della partecipazione per usucapione.

Parte attrice, dal canto suo, contestava (anche) l’esistenza dei requisiti dell’acquisto della titolarità della partecipazione societaria a mezzo usucapione.

La pronuncia del Tribunale di Milano (sezione specializzata in materia d’impresa) : sentenza n. 12974 del 22 dicembre 2017
Nell’ampia e circostanziata motivazione i Giudici meneghini, innanzitutto, evidenziano che non risulta posta in discussione l’astratta assoggettabilità del bene per cui è causa (in origine azioni di spa, poi quote di srl) alla generale disciplina dell’usucapione quale bene mobile immateriale.

Ciò premesso, il punto di diritto affrontato dal Giudicante che intendiamo rimarcare in questa sede riguarda, piuttosto, l’applicabilità o meno alla fattispecie in esame dei termini abbreviati previsti in materia di beni mobili iscritti in pubblici registri ex art 1162 c.c.

Su questo aspetto parte attrice richiamava, nelle difese depositate in causa, precedenti giurisprudenziali sia di legittimità che di merito (da ultimo Tribunale Milano 26.2.15) di segno asseritamente contrario, secondo menzione indiscutibilmente corretta sotto un profilo strettamente letterale ma in realtà, ad avviso del Tribunale nella sentenza in commento, scarsamente attenta in alcuni casi al reale contesto normativo di riferimento delle pronunce in parola, in altri alle questioni di volta in volta effettivamente in rilievo.

Si legge nella motivazione della pronuncia in esame :
Invero la specifica questione di diritto qui da affrontare (qualificazione del bene di cui oggi si discute quale ‘bene mobile registrato’ o meno) risulta in realtà espressamente discussa e (sia pur succintamente) motivata soltanto nelle risalenti pronunce 2103/1982 in materia di titoli azionari e 7409/1986 in materia di quote di srl (pronunce queste certamente di segno espressamente contrario), laddove le pronunce successive si sono limitare a richiamare detti precedenti e il principio di diritto ivi affermato in materia di assoggettabilità delle quote di srl a sequestro giudiziario, mentre solo il precedente di cui Trib Milano 2015 ha invece avuto propriamente ad oggetto una questione di usucapione ma in fattispecie concreta in cui risultava già pacificamente decorso il più ampio termine decennale; dunque si tratta di precedenti (ad eccezione dei primi due menzionati) in cui in realtà il decisum riguardava unicamente la qualità di “bene mobile” di una quota di srl e nell’ultimo caso la assoggettabilità di detto bene alla disciplina dell’usucapione, nella manifesta irrilevanza invece della

specifica questione di diritto qui in esame (qualificazione del bene come “registrato” o meno), e proprio in tal senso potevano correttamente fare riferimento ad un orientamento pienamente consolidato senza alcun ulteriore approfondimento”.

Muovendo da tale immediata constatazione, rileva ancora il Tribunale, si vede bene come ai fini di causa occorra ritornare proprio alle originarie pronunce della Cassazione del 1982 e del 1986 sopra richiamate allo scopo di individuare le motivazioni del giudizio all’epoca formulato dalla Suprema Corte.

Motivazioni che nella specie, nel contesto di un ampio approfondimento della materia, risultano tra loro pienamente concordanti alla stregua della disciplina normativa all’epoca vigente:

  • Cass 2103/82 (in tema di titoli azionari): “Si tratta di beni mobili non registrati perché i registri della società per azioni hanno carattere privato e sono estensibili soltanto ai soci e non possono quindi confondersi con il sistema di pubblicità che l’ordinamento attua per una particolare categoria di beni mobili (registrati), attraverso cui si realizza con un procedimento apposito il controllo sulla circolazione dei medesimi, consentendosi l’esame dei registri a chiunque lo voglia”;
  • Cass 7409/86 (in tema di quote di srl): “Poiché il libro soci non è un pubblico registro, in quanto può essere visionato soltanto dai soci e le iscrizioni in esso effettuate hanno la sola funzione di rendere l’atto iscritto efficace nei confronti della società, la quota sociale nella società a responsabilità limitata è bene immateriale equiparato ai beni mobili materiali non iscritti in pubblici registri”.

Se tale è la motivazione, addirittura esclusiva, che reggeva le pronunce in parola, allora occorre necessariamente prendere atto ai presenti fini, per differenza, della profonda modifica intervenuta (per quanto qui di interesse) nella disciplina delle Srl prima con l’istituzione del Registro delle Imprese e l’espressa previsione di “obbligo” di registrazione degli atti di trasferimento delle quote nel 1993 e poi con la riforma 2003, dunque secondo un nuovo contesto normativo che oggi in effetti “consente l’esame dei registri a chiunque lo voglia”.

Proprio in tal senso, secondo il Tribunale, la natura di “bene mobile registrato” delle quote di Srl risulta in realtà già riconosciuta da diverse pronunce di merito (v. in particolare Trib. Milano 28.3.2000 e 4.4.2001) già prima della riforma del 2003 (successivamente anche Trib. Alessandria 27.1.10), a fronte invece di una netta divisione in dottrina tra orientamenti adesivi a tale lettura ed invece interpretazioni più restrittive essenzialmente fondate su una strutturale diversità di funzioni tra il sistema della “pubblicità commerciale” quale propriamente inerente ad informazioni relative alla vita delle imprese e quello invece relativo al regime delle trascrizioni, quale sola forma di pubblicità volta invece a disciplinare la circolazione dei beni (da cui l’assunto di una “necessaria” riferibilità della disciplina dell’art 1162 c.c. alla sola pubblicità prevista dagli artt. 2643 e segg c.c., a questo punto con la previsione tassativa di cui all’art 2683 c.c.).

E così, coerentemente, conclude la sentenza in commento:
A parere del Collegio, se pure tale più restrittiva interpretazione può reputarsi conforme alla impostazione originaria del codice, deve tuttavia prendersi atto che la riforma del 2003 (sia pure con un intervento che potrebbe reputarsi eccentrico rispetto al tradizionale assetto della pubblicità commerciale) ha comunque dettato con il terzo comma dell’art 2470 cc una previsione che attiene proprio alla disciplina della circolazione delle quote e dunque alla materia propriamente rilevante ai fini qui di interesse, senza che a questo punto possa attribuirsi alcun rilievo alla coincidenza o meno di tale disciplina (conformata in via autonoma per legittima scelta discrezionale del legislatore) con quella prevista dal regime ordinario delle trascrizioni”.

Applicabilità dell’art. 1162 c.c. alle quote di Srl (da configurare come ‘beni mobili iscritti in pubblici registri’)
Alla luce di tali suesposte considerazioni, pertanto, secondo il Tribunale:
non si vede quindi motivo per escludere dall’ambito di applicazione della previsione di cui all’art 1162 c.c. quella particolare categoria di beni mobili rappresentata dalle quote di srl quali beni indiscutibilmente soggetti ad un regime di piena pubblicità oggi rilevante anche ai fini della disciplina circolatoria, mentre appare non conferente la pretesa dell’attore di fare riferimento a pronunce giurisprudenziali o opinioni dottrinali maturate all’interno di un previgente ed oggi addirittura capovolto quadro normativo”.

 

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