Il Tema in Discussione – Il caso pratico
Un socio di una società di persone (anche fideiussore in favore della società nell’interesse di una Banca), essendo stato escusso nella sua qualità di garante ed avendo quindi provveduto al pagamento di un debito sociale, chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo agendo in regresso contro la società debitrice principale.

Mentre il Tribunale aveva respinto l’opposizione a D.I. promossa dalla società dando ragione al socio, la Corte di Appello escludeva poi che il suddetto socio/fideiussore disponesse di una azione di regresso verso la società.

Contro la sentenza della Corte di Appello il socio proponeva ricorso per Cassazione.

La pronuncia della Suprema Corte: ordinanza n. 7139 del 22 marzo 2018
Con l’ordinanza de qua la Corte ha ritenuto assorbente il motivo di ricorso secondo il quale l’azione di regresso, esercitata con il ricorso per ingiunzione, trae titolo e legittimità da un pagamento effettuato dal socio in forza di fideiussione prestata a favore della società nell’interesse di un istituto di credito

Difatti secondo la Cassazione – a prescindere dalla questione circa lo status di socio illimitatamente responsabile o meno, spettante al ricorrente – la circostanza che lo stesso socio abbia anche prestato fideiussione a favore della società, risulta idonea a definire la controversia in termini risolutivi.

La Corte di Appello, invero, non aveva posto in discussione il dato di fatto assunto dalla sentenza di prime cure, secondo cui l’azione di regresso, esercitata con il ricorso monitorio, trovava titolo nella qualità di fideiussore dello stesso socio, ma aveva ritenuto, nella sostanza, lo stesso dato irrilevante, stante «l’irriferibilità» di siffatta condizione al socio illimitatamente responsabile di una società di persone.

Alla base della decisione della Corte di Appello vi era la considerazione, espressamente desunta da Cass. 5 novembre 1999, n.12310, della «non assimilabilità» della condizione del socio illimitatamente responsabile a quella propria del fideiussore, posto che, mentre quest’ultimo garantisce un debito altrui e per tale ragione, una volta effettuato il pagamento, ha azione di regresso per l’intero nei confronti del debitore principale e si surroga nei diritti del creditore (art. 1949 e 1950 cod. civ.), il socio illimitatamente responsabile risponde con il proprio patrimonio di debiti che non possono dirsi a lui estranei, in quanto derivanti dall’esercizio dell’attività comune, cui – in assenza di un’organizzazione corporativa – partecipa direttamente.

Da tale premessa e sull’implicito, ma inequivoco, presupposto che l’obbligazione “altrui”, di cui all’art. 1936 cod. civ., postuli una diversità soggettiva tra debitore e fideiussore, la Corte territoriale era, dunque, pervenuta all’affermazione della «irriferibilità» allo stesso socio della qualità di fideiussore.

Nel ricorso per Cassazione il socio osservava, invece, che – pur essendo corretto affermare che la responsabilità del socio illimitatamente responsabile di società di persona riguarda debiti che non possono ritenersi a lui estranei – non può escludersi a priori una diversa regolamentazione dei rapporti tra socio e società, stante la sia pur limitata autonomia patrimoniale di quest’ultima; richiamava, dunque, i principi espressi da Cass. n. 26012 del 2007 in punto di validità della fideiussione stipulata dal socio illimitatamente responsabile in favore della società, derivandone, di conseguenza, la legittimità dell’azione di regresso esperita a seguito del pagamento avvenuto nella indicata qualità.

La motivazione dell’ordinanza n. 7139 della Cassazione
Si legge nella motivazione dell’ordinanza in questione : “Va in primo luogo osservato che la premessa da cui muove la Corte territoriale, assumendo come punto di riferimento la posizione del socio illimitatamente responsabile, in quanto tale, per confrontarla con quella tipica del fideiussore, si rileva doppiamente inconducente. Invero, per un verso, la fattispecie all’esame è diversa da quella assunta dal risalente precedente di legittimità richiamato dalla decisione impugnata, ponendosi la questione della legittimità del regresso, non già tout court nei confronti del socio illimitatamente responsabile, bensì nei confronti di quello che – a mezzo di apposito contratto – abbia anche prestato una garanzia fideiussoria; per altro verso, proprio la ritenuta «non assimilabilità» della condizione del socio illimitatamente responsabile a quella propria del fideiussore smentisce il convincimento, che pare sotteso alla stessa decisione, secondo cui la fideiussione rilasciata dal socio, già illimitatamente responsabile ex lege per le obbligazioni sociali, sarebbe priva di causa, sotto il profilo che essa non aggiungerebbe nulla di più alla garanzia patrimoniale già offerta al creditore per effetto della disciplina legislativa.

Ciò posto …. la chiave di volta per la soluzione della questione va individuata proprio nella verifica della validità della fideiussione prestata dal socio, quand’anche lo stesso risulti essere illimitatamente responsabile al momento del rilascio della garanzia personale.

Al riguardo il Collegio ritiene di dovere ribadire il principio, segnatamente espresso da Cass. n. 26012 del 2007, richiamata da parte ricorrente e confermato da questa Corte ancora di recente (cfr. Cass., 5 maggio 2016, n. 8944; Cass., 26 febbraio 2014, n. 4528), secondo cui il rilascio della garanzia fideiussoria da parte del socio illimitatamente responsabile non è in grado di alterare lo schema legale delle società di persone il quale resta immutato; piuttosto la fideiussione prestata dalla persona fisica del socio aggiunge un titolo diverso in base al quale il creditore è in grado di agire in executivis senza che al fideiussore – in quanto tale – sia consentito di avvalersi del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.

Ancora: “… si intende ribadire – alla stregua dell’orientamento altrettanto consolidato – che la società di persone, anche se sprovvista di personalità giuridica, rappresenta un distinto centro di interessi e di imputazioni di situazioni sostanziali e processuali che è comunque dotato di una propria autonomia in virtù della quale (così come è configurabile con riguardo ad esse una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la società) è sicuramente postulabile un’alterità tra socio e società e correlativamente è possibile l’instaurazione di rapporti giuridici distinti, non solo tra la società e i terzi, ma anche tra la prima e gli stessi soci. Ed è proprio per effetto della rilevata autonomia patrimoniale e della distinzione di sfere giuridiche che la fideiussione prestata dal socio a favore della società rientra tra le garanzie prestate per le obbligazioni altrui, secondo lo schema delineato dall’art. 1936 cod. civ.. In altri termini, per dirla con le parole della già cit. Cass. n. 26012 del 2007, da un lato, la responsabilità solidale ed illimitata ex lege costituisce circostanza atta ad escludere l’estraneità dei debiti sociali nei confronti del socio e, dall’altro, giusta la distinzione sostanziale e processuale fra soggetto societario e socio, la fideiussione prestata da quest’ultimo in favore del primo è riconducibile fra le garanzie per obbligazione altrui ex art. 1936 cod. civ.

Nè può sostenersi che la fideiussione rilasciata dal socio, già illimitatamente responsabile ex lege per le obbligazioni sociali, sia priva di causa, sotto il profilo che essa non aggiungerebbe nulla di più alla garanzia patrimoniale già offerta al creditore per effetto della disciplina legislativa. Come, infatti, è stato osservato nei precedenti sopra richiamati, nonostante la garanzia già fornita ex lege dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, possono esservi altri interessi che muovono il creditore sociale a voler pretendere una ulteriore garanzia: l’interesse, ad esempio, a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra l’altro dal limite, sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione, del beneficium excussionis di cui all’art. 2304 cod. civ. Accertamento, quest’ultimo, assolutamente trascurato dalla Corte, sul presupposto, erroneo, della «irriferibilità» al socio illimitatamente della posizione di fideiussore della società.

Ed infine : “E’ appena il caso di aggiungere che nella prospettiva assunta – che nei richiamati precedenti ha avuto modo di esplicarsi specie con riferimento al rapporto esterno della garanzia, tra socio garante e creditore garantito – deve farsi applicazione del regime fideiussorio anche nel rapporto interno, che viene a intercorrere tra il garante e la società che della garanzia si giova: compreso, quindi, per quanto qui specificamente rileva, il punto del regresso. Non sarebbe, invero, logicamente e giuridicamente corretto (vista, tra l’altro, la norma del comma 2 dell’art. 1936 cod. civ.), spezzare l’applicazione delle regole fideiussorie a seconda del rapporto che si vada a considerare: per applicarle a quello tra socio garante e creditore, da un canto; e per escluderle, nel contempo, con riferimento al rapporto tra socio garante e società che della garanzia si avvantaggia, dall’altro.

Il “principio di diritto” enunciato dalla Suprema Corte
In definitiva, accogliendo il ricorso, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:

il socio di una società di persone, ancorchè illimitatamente responsabile, può validamente prestare fideiussione in favore della società, giacchè questa, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi; la predetta garanzia rientra, infatti, tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l’art. 1936 cod. civ., non sovrapponendosi alla garanzia fissata ex lege dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo invero sussistere altri interessi che ne giustificano l’ottenimento – alla stregua di garanzia ulteriore – in capo al creditore sociale (quali, ad esempio, l’interesse a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra l’altro dal limite, sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione, del beneficium excussionis di cui all’art. 2304 cod. civ.); in tale situazione il socio, il quale sia stato escusso quale fideiussore e, nella qualità, abbia provveduto al pagamento del debito sociale, è legittimato all’esercizio dell’azione di regresso ex art. 1950 cod. civ. contro la società.

 

© 2016 Studio Legale PSP - PI: 06019040481
Viale Evangelista Torricelli 15 - 50125 Firenze (FI)
Telefoni: 055/229136 - 055/229347 - 055/229058 | Fax: 055/2280605
Admin

OWA