Il Tema in Discussione
Si discute se nella nozione di “diritto di visita” a un minore, dopo il divorzio dei genitori, venga ricompresa anche la figura dei nonni e debba quindi ipotizzarsi o meno un ampliamento nell’applicazione dei titoli di giurisdizione fissati dalla Unione Europea anche per le rivendicazioni del diritto di visita di familiari diversi dai genitori.

La risposta, come vedremo, sarà positiva nel segno dell’interesse superiore del minore.

Il caso concreto
E’ stata la Corte di Cassazione bulgara a sollevare il quesito pregiudiziale sulla nozione di diritto di visita.

La controversia nazionale vedeva contrapposti una donna residente in Bulgaria e il suo ex genero residente in Grecia. La donna chiedeva il diritto di visita nei confronti del nipote residente in Grecia. I giudici Bulgari, in primo e in secondo grado, si erano dichiarati incompetenti in base al Regolamento (CE) n. 2201/2003 che, sul diritto di visita, attribuisce la competenza al giudice dello stato membro in cui il minore ha la residenza abituale.

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. C-335/17 depositata il 31 maggio 2018
Alla Corte è stato posto il seguente quesito di diritto : «Se la nozione di diritto di visita utilizzata all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretata in modo da ricomprendervi non solo la visita del minore da parte dei genitori, ma anche la visita da parte di altri parenti distinti dai genitori, quali i nonni».

La sentenza in questione è particolarmente interessante perché, in primo luogo, gli eurogiudici hanno esaminato la portata dell’art. 2 del regolamento n. 2201/2003 sulla competenza, norma che si occupa del diritto di visita. Una nozione di carattere ampio che non fissa limiti sotto il profilo soggettivo e non esclude alcun beneficiario.

Il diritto di visita infatti, osserva la Corte, è considerato come una priorità è il legislatore UE non ha posto limitazioni a favore solo di alcuni soggetti.

In questa direzione anche il documento di lavoro preparatorio al regolamento che richiamava la Convenzione del Consiglio d’Europa sulle relazioni personali riguardanti i minori i quali hanno diritto ad intrattenere relazioni personali non solo con i genitori ma anche con i nonni.
Si legge nella sentenza de qua : “Il regolamento n. 2201/2003 non precisa se la nozione di «diritto di visita», definita all’articolo 2, punto 10, del regolamento stesso, comprenda il diritto di visita dei nonni. Tale nozione deve essere interpretata in maniera autonoma, tenendo conto del suo tenore letterale, dell’economia generale e degli obiettivi del regolamento n. 2201/2003, alla luce in particolare dei lavori preparatori di quest’ultimo, nonché di altri testi normativi del diritto dell’Unione e del diritto internazionale. Per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 2201/2003, occorre constatare come il diritto di visita venga definito in maniera ampia, nel senso che esso include in particolare il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo. Tale definizione non stabilisce alcuna limitazione riguardo alle persone che possono beneficiare del suddetto diritto di visita. Al fine di stabilire se i nonni rientrino nel novero delle persone contemplate dalla definizione sopra riportata, occorre tener conto dell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003, così come precisato all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di quest’ultimo, a norma del quale tale regolamento si applica all’attribuzione, all’esercizio, alla delega e alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

E ancora, precisa la Corte: “… la nozione di diritto di visita compare, in particolare, all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), nonché all’articolo 2, punto 7, del regolamento n. 2201/2003.  L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento precisa che le materie relative alla responsabilità genitoriale riguardano in particolare il diritto di affidamento e il diritto di visita. Quanto all’articolo 2, punto 7, del citato regolamento, esso definisce la nozione di responsabilità genitoriale come l’insieme dei diritti e dei doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore, il quale comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita. Occorre rilevare, alla luce delle disposizioni sopra citate, che il regolamento n. 2201/2003 non esclude esplicitamente che un diritto di visita richiesto dai nonni nei confronti dei loro nipoti rientri nell’ambito di applicazione del regolamento stesso.

L’analisi della Corte riguarda anche la ratio e gli obiettivi perseguiti dal più volte supra richiamato Regolamento (CE) n. 2201/2003.

In ordine a tale approfondimento si legge nella sentenza: “Come risulta dal preambolo di tale regolamento, quest’ultimo mira a creare uno spazio giudiziario fondato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie mediante l’introduzione di norme disciplinanti la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale. Secondo il considerando 5 di detto regolamento, quest’ultimo disciplina «tutte» le decisioni in materia di responsabilità genitoriale. Nell’ambito di tali decisioni, e in conformità del considerando 2 del citato regolamento, il diritto di visita è considerato come una priorità. Orbene, risulta dal documento di lavoro della Commissione relativo al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale [COM(2001) 166 definitivo], del 27 marzo 2001, che il legislatore dell’Unione si è posto la questione di sapere quali siano le persone che possono esercitare la responsabilità genitoriale o beneficiare del diritto di visita. Esso ha preso in esame varie opzioni, in particolare la previsione, come possibile beneficiario, unicamente di uno dei genitori del minore e, all’opposto, l’assenza di qualsiasi limitazione a favore di determinati soggetti. Detto documento menziona in particolare i nonni, facendo riferimento al progetto del Consiglio d’Europa di convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori, che riconosce il diritto per questi ultimi di intrattenere relazioni personali non soltanto con i loro genitori, ma anche con altre persone aventi legami familiari con loro, come i nonni. In definitiva, il legislatore dell’Unione ha scelto l’opzione secondo cui nessuna disposizione doveva restringere il numero di persone possibili titolari della responsabilità genitoriale o di un diritto di visita.

In conclusione (la motivazione finale della sentenza UE)
La nozione di diritto di visita, contenuta all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 2, punti 7 e 10, del Regolamento (CE) n. 2201/2003, deve essere intesa come riguardante non soltanto il diritto di visita dei genitori nei confronti del loro figlio minore, ma anche quello di altre persone con le quali è importante che tale minore intrattenga relazioni personali, segnatamente i suoi nonni, a prescindere dalla titolarità o meno in capo ad essi della responsabilità genitoriale.

Ne consegue che una domanda dei nonni volta ad ottenere il riconoscimento in capo ad essi di un diritto di visita nei confronti dei loro nipoti ricade sotto l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del suddetto Regolamento (CE) n. 2201/2003 e, di conseguenza, nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

Occorre altresì sottolineare che, se il diritto di visita non riguardasse tutte queste persone, vi sarebbe la possibilità che le questioni relative a tale diritto vengano risolte non già soltanto dal giudice designato in conformità del Regolamento (CE) n. 2201/2003, ma anche da altri giudici che si ritengano competenti sulla base del diritto internazionale privato.

Vi sarebbe un rischio di adozione di decisioni confliggenti, o addirittura inconciliabili, dato che il diritto di visita riconosciuto ad un familiare del minore potrebbe arrecare pregiudizio a quello riconosciuto a un beneficiario della responsabilità genitoriale.

Il riconoscimento di un diritto di visita ad una persona diversa dai genitori può interferire con i diritti e i doveri di questi ultimi, ad esempio con il diritto di affidamento del padre e con il diritto di visita della madre. Di conseguenza, occorre, al fine di evitare l’adozione di misure confliggenti e nell’interesse superiore del minore, che uno stesso giudice – ossia, in linea di principio, il giudice della residenza abituale del minore – statuisca sui diritti di visita.

E, quindi, in definitiva: “alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che la nozione di «diritto di visita», contenuta all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), nonché all’articolo 2, punti 7 e 10, del regolamento n. 2201/2003, deve essere interpretata nel senso che essa comprende il diritto di visita dei nonni nei confronti dei loro nipoti”.

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