Nel nostro ordinamento vi è un matrimonio con effetti civili e uno con effetti religiosi (entrambi poi convogliati nel matrimonio concordatario, la cui cerimonia religiosa determina anche effetti civili). L’estinzione degli effetti del primo la si ottiene tramite il divorzio e del secondo, solo con ricorso al Tribunale Ecclesiastico della Sacra Rota. Che succede quindi, se un coniuge, cattolico praticante, voglia ottenere non un divorzio civile, ma anche la cancellazione del matrimonio da un punto di vista religioso? Come si conciliano i due aspetti?

La fattispecie
Nel 2000, la moglie agisce presso il Tribunale di Salerno, il quale dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi, addebitando al marito il pagamento dell’assegno di mantenimento a favore della ormai ex moglie; il marito però ricorre in appello che, nel 2015 conferma quanto stabilito dal Tribunale. Il marito decide comunque di ricorrere in Cassazione, sostenendo che il ricorso ai giudici civili operato dalla moglie nel 2000 aveva violato il suo diritto a sottoporre esclusivamente al tribunale rotale la questione dello scioglimento del proprio matrimonio.

Il principio di diritto
La corte di Cassazione, con sentenza n. 5670 del 2018 ha rigettato il ricorso del marito, sostenendo che nel nostro ordinamento non esista il diritto di un coniuge a scegliere di sottoporre la questione dello scioglimento del proprio matrimonio al tribunale civile o a quello ecclesiastico, dal momento che i due procedimenti risultano totalmente diversi e autonomi tra di loro, con natura, finalità e presupposti diversi.

Conclusioni
In base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza appena riportata, non è tutelabile il desiderio del coniuge che, essendo fervente cattolico, voglia sottoporre la questione della cessazione degli effetti del matrimonio, solo in sede religiosa e non anche davanti al tribunale civile, dal momento che non esiste un simile diritto nel nostro ordinamento e che i cittadini rimangono liberi di scegliere se chiedere la cessazione degli effetti solo civili, solo religiosi o entrambi, non essendo i due giudizi alternativi tra di loro.

 

 

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