Il Tema in Discussione: può una Srl proseguire l’attività come società a capitale “ridotto” (compreso tra 1 e 9.999 euro)?
La questione dibattuta è se con tale capitale “ridotto” può operare solo la Srl costituita già in origine con il capitale sotto i 10mila euro (in base all’articolo 2463, comma 4, cod. civ. secondo il quale : “l’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila”) oppure anche la società che vede ridursi il capitale sotto tale soglia in conseguenza delle perdite subite.

Se la società potesse proseguire l’attività solo nel primo caso (cioè quando è stata costituita ab origine con capitale “ridotto”), nel secondo caso la Srl, il cui capitale si è ridotto per perdite sotto la soglia dei 10 mila euro, si troverebbe in stato di liquidazione, reversibile solo con una ricapitalizzazione.

L’interessante pronuncia del Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Udine contenuta in un decreto del 26 settembre 2017
La conclusione a cui è giunto il Giudice di Udine è che quando una Srl con capitale “ordinario” consegue perdite che riducono il capitale sociale sotto i 10mila euro, la società si scioglie e va in stato di liquidazione, salvo che risulti l’espressa volontà dei soci di continuare l’attività con il capitale sociale sotto la soglia dei 10mila euro (ma, comunque, non inferiore a 1 euro).

La controversia decisa dal Tribunale è conseguente al rifiuto del Conservatore del Registro Imprese di iscrivere la dichiarazione dell’organo amministrativo di una Srl che accertava lo stato di liquidazione della società a seguito della riduzione del capitale sociale sotto i 10mila euro per perdite (in mancanza di una espressa manifestazione di volontà dei soci di continuare l’attività con il capitale sociale sotto la soglia dei 10 mila euro).

La motivazione del Giudice di Udine
Si legge nella motivazione della decisione de qua: “ … risulta più coerente con il (e rispettoso del) dato normativo tenere ferma – per le società costituite con un capitale di almeno E 10.000 o che si siano dotate durante la loro esistenza di un siffatto capitale – la regola per cui la riduzione del capitale (di oltre un terzo e) al di sotto di E 10.000, unitamente alla mancanza di una deliberazione sociale di riduzione e contemporaneo aumento al minimo del capitale, costituisce una causa di scioglimento della società (art. 2484, comma 1°, n° 4, c.c.), salvo aggiungere l’ulteriore possibilità alternativa che i soci adottino la positiva deliberazione di continuare l’attività sotto l’ombrello e nel rispetto delle norme aggiuntive, dei commi 4° e 5° dell’art. 2463;

Ed ancora : “ … pertanto, con riferimento al caso di specie, … risulta corretta e conforme alle condizioni richieste dalla legge, la domanda di iscrizione dell’accertamento della causa di scioglimento della società, basata sulla riduzione del capitale sociale al di sotto del limite di E 10.000 e sulla constatata mancanza della volontà del socio unico di ricostituire il capitale nel rispetto di quel limite, posto che il socio nemmeno ha manifestato la positiva volontà di proseguire l’attività a capitale ridotto”… “ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere accolto … P.Q.M. ordina al conservatore del registro delle imprese di procedere all’iscrizione nel registro della dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento”.

In conclusione
Si tratta di pronuncia da segnalare poichè, per quanto ci consta, è il primo intervento della giurisprudenza sulla (possibile) prosecuzione dell’attività da parte di una società costituita con un capitale pari o superiore a 10mila euro, ridotto sotto questo livello per perdite d’esercizio.

Il Tribunale di Udine non ha, quindi, aderito alle posizione – pur presente tra gli operatori (si veda lo studio 892-2013/I del Consiglio Nazionale del Notariato) – secondo la quale la condizione di Srl a capitale “ridotto” può essere conseguita sia da una società originariamente costituita con capitale ridotto, sia da una società che, seppur costituita con un capitale sociale “ordinario” (pari o superiore a 10mila euro) si trovi ad avere il capitale sotto tale livello, ad esempio per riduzione volontaria o per perdite d’esercizio, ed ha deciso, con il decreto sopra richiamato, che può continuare ad operare con il capitale “ridotto” sotto i 10mila euro (a causa di perdite) la Srl nata con il capitale “ordinario”, ma (solo) alla condizione che i soci prevedano espressamente di continuare l’attività con il capitale “ridotto”; se, invece, i soci (convocati in assemblea per assumere provvedimenti conseguenti all’accertamento di perdite che abbiano ridotto il capitale sociale sotto il livello di 10mila euro) prendono atto del fatto che le perdite hanno abbassato il capitale sotto la soglia dei 10mila euro, senza deliberare altro, la Srl si scioglie e può proseguire la sua attività solo con finalità liquidatoria.

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