I Temi in Discussione: capacità processuale di una società cancellata e legittimazione dell’ex liquidatore a rappresentarla in giudizio
In base all’art. 2495, comma 2, c.c. la cancellazione dal Registro delle Imprese determina l’estinzione immediata della società, e tale effetto/evento è opponibile ai terzi contestualmente alla sua pubblicità.

Cosa accade, quindi, se una società cancellata (e, quindi, estinta) propone appello contro una sentenza del Tribunale ?

Sussiste o meno (ancora) la sua capacità processuale ?

Ed inoltre, sussiste o meno la legittimazione dell’ex liquidatore a rappresentarla nella vertenza giudiziale davanti alla Corte di Appello ?

Il caso concreto affrontato dalla Cassazione
La Corte di Appello, in riforma della sentenza del Tribunale che aveva condannato una società cooperativa al pagamento agli attori di una somma a titolo di indennità di esproprio, dichiarava inammissibile la domanda attorea di primo grado per difetto di legittimazione passiva della cooperativa medesima, essendo passivamente legittimato all’azione il Comune (e non la cooperativa convenuta).

Veniva proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte, con il quale gli istanti si dolevano del fatto che la Corte di Appello non avesse dichiarato inammissibile il gravame in appello proposto dalla cooperativa avverso la sentenza di prime cure, essendo stata detta cooperativa cancellata dal Registro delle Imprese prima della notifica dell’atto di appello ed essendosi, pertanto, estinta, appunto, prima della proposizione dell’appello.

La recente ordinanza n. 822 del 16.01.2018 della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza n. 822 del 16 gennaio 2018 la Suprema Corte, in conformità con precedenti decisioni già emesse sull’argomento, ha ribadito quanto segue.

A norma dell’art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4, la cancellazione dal Registro delle Imprese determina l’estinzione immediata della società, rendendo opponibile ai terzi tale evento contestualmente alla pubblicità.

Si legge nel provvedimento de quo: “… l’appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità, atteso che la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima dell’instaurazione del giudizio di secondo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla in capo all’ex liquidatore (Cass. 23/03/2016, n. 5736)”.

Ed ancora, con riferimento al tema del difetto di legittimazione dell’ex liquidatore a rappresentare la cooperativa estinta, la Suprema Corte precisa che: “la procura speciale necessaria per la proposizione dell’appello è, per vero, inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l’avvocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante (Cass. 21/04/2017, n. 10071)”.

Ne consegue, nel caso di specie, che l’appello della cooperativa, in quanto proposto da un soggetto estinto avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello.

Conclusioni a cui è giunta la Suprema Corte
In definitiva la Corte di Cassazione, sulla base delle argomentazioni suesposte, ha deciso per l’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perché la causa non poteva essere proposta, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito (cfr. anche Cass. 23/03/2016, n. 5736).

 

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