Il Tema in Discussione:
Nuova pronuncia della Corte di Cassazione sul tema del diritto (o meno) all’assegno di mantenimento a favore dell’ex coniuge che rifiuta immotivatamente concrete offerte di lavoro.
La Suprema Corte si è pronunciata per la non debenza dell’assegno, dovendosi valutare la potenziale capacità di guadagno ai fini delle statuizioni relative al mantenimento stesso e, quindi, anche la condotta dell’ex coniuge circa il rifiuto (motivato o meno) delle offerte di lavoro.

Il caso concreto:
La vertenza giudiziale è stata attivata da una donna che, nell’ambito del giudizio di separazione personale dal marito, si era vista negare il mantenimento dal Tribunale.
La Corte d’Appello aveva, poi, rigettato la doglianza della moglie relativa alla revoca dell’assegno, poiché la stessa aveva ammesso di aver rifiutato diverse proposte di lavoro, adducendo che tali colloqui non fossero finalizzati ad una reale assunzione.
Poiché le deduzioni relative ad una presunta “non concretezza” di dette proposte lavorative erano rimaste prive di un decisivo riscontro probatorio la donna ricorreva in Cassazione.

L’ordinanza n. 5817/2018 (del 9.3.2018) della Corte di Cassazione:
In tema di separazione personale dei coniugi l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce, secondo la Suprema Corte, elemento valutabile ai fini delle statuizioni afferenti l’assegno di mantenimento.
Tale attitudine del coniuge al lavoro, si legge nel provvedimento de quo, assume rilievo ove venga riscontrata in termini di effettività possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (come già evidenziato in passato dalla Suprema Corte, cfr. pronunce n.18547/2006 e n. 3502/2013).
L’impugnata sentenza, conclude il Collegio, ha escluso il diritto al mantenimento spettante alla signora sul rilievo che la ricorrente fosse in grado di procurarsi redditi adeguati, stante la pacifica esistenza di concrete proposte di lavoro le quali, immotivatamente, non erano state accettate.
Nello specifico, richiamando l’articolo 156 del Codice Civile, gli Ermellini hanno appunto precisato che “in tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini delle statuizioni afferenti l’assegno di mantenimento; tale attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale…”.
Pertanto, conclude la Cassazione, risulta corretta, nonché conforme al proprio insegnamento, la decisione dei Giudici di merito, che hanno escluso il mantenimento a favore del coniuge che, pur essendo abile al lavoro – e dunque capace di procurarsi un reddito adeguato – abbia rifiutato immotivatamente le concrete offerte di impiego pervenutele.
Su tali basi la Corte ha, quindi, respinto la domanda della ex moglie avente ad oggetto il riconoscimento dell’assegno di mantenimento.

 

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