Con questa interessante sentenza della Cassazione n. 658 del 2018, viene stabilito che la riproduzione seriale delle statuette del presepe non viola il diritto d’autore, perché tale produzione, per definizione, essendo standardizzata, non presenta elementi di creatività e quindi non si può ritenere violato il diritto d’autore.

La fattispecie
Il Tribunale e la Corte d’Appello di Napoli rigettavano le domande di alcune società produttrici di statue del presepe, rilevando l’assenza dei requisiti necessari per la tutela delle stesse come opere dell’ingegno, dal momento che esse sono prive dei requisiti necessari, non trattandosi di prodotti nei quali era riconoscibile un’opera creativa atta a rendere visibile l’impronta personale dell’autore. Piuttosto, le statuette risultavano essere di materiale plastico destinato alla grande distribuzione e alla riproduzione seriale a stampo, realizzata in maniera dozzinale e con scarsa attenzione ai dettagli, nonché con sbavature di colore e materiale plastico.

Il principio di diritto
La Cassazione, con la sentenza in commento, ricorda come non ci si trovi in presenza di un’opera dell’arte figurativa nel caso del modello che già nella fase progettuale è destinato alla produzione seriale affinché venga riprodotto su ampia scala con modalità standardizzate e un quantitativo di copie potenzialmente indeterminato destinato a un mercato di largo consumo. Diversamente, l’opera dell’arte figurativa trova espressione in un solo esemplare o comunque in un numero limitato e destinato a un mercato certamente più ristretto rispetto a quello dell’industrial design.

I prodotti standardizzati possono comunque trovare protezione quali opere dell’industrial design, ai sensi dell’art. 2, n. 10, LDA, purché in possesso non solo del carattere creativo, ma anche del valore artistico.

Conclusioni
La Cassazione ricorda nuovamente come sia sufficiente un carattere creativo minimo, non potendosi ritenere assente per il solo fatto che l’opera consiste in idee e nozioni semplici, già facenti parte del patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.

Tuttavia, come nel caso di specie, la creatività deve ritenersi assente se le figure rappresentate sono frutto di un carattere stereotipato facendo venire meno la possibilità di identificare un tratto personale dell’autore a cui si aggiunge la mediocrità tecnica della realizzazione.

L’opera del disegno industriale come detto richiede poi, oltre alla creatività, il valore artistico che va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista.

Infine, l’assenza di attività creativa fa venire meno anche la valutazione del valore artistico della creazione travolgendo la possibile tutela ex lege.

 

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