Il Tema in Discussione: tra le condizioni ostative alla nomina di un soggetto come amministratore di Srl rientra (o meno) anche la dichiarazione di fallimento del medesimo?
Si discute se, nel silenzio della legge, anche alle Srl debba applicarsi il regime previsto dalle Spa dall’art. 2382 c.c. che prevede tra le cause di ineleggibilità e/o decadenza dalla carica di amministratore anche lo status di fallito.

Il giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Roma, con decreto del 23 gennaio 2018, è giunto alla conclusione che l’amministratore di una Srl dichiarato fallito decade dalla carica.

Il caso concreto
Con sentenza del 2014 il Tribunale pronunciava il fallimento di un imprenditore che ricopriva anche l’incarico di amministratore unico di una Srl.

Nel giugno 2017 l’assemblea della stessa società nominava un nuovo amministratore che, quindi, chiedeva al Conservatore del Registro delle Imprese di iscrivere la propria nomina nonché la cessazione dalla carica del precedente amministratore a far data dal giorno della delibera assembleare (e non dal giorno in cui quest’ultimo era stato dichiarato fallito).

Il Conservatore ha, invece, domandato al giudice di disporre che l’iscrizione della decadenza dell’amministratore fallito decorresse dal giugno 2014.

Nell’accogliere l’istanza del Conservatore, il Tribunale osserva, in primis, che l’articolo 2382 c.c. stabilisce che il fallito non può essere nominato amministratore di una Spa. Stessa regola vale per l’interdetto, l’inabilitato e il condannato a una pena che determina l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi.

Si tratta, rileva il giudice, di una previsione che non è ripetuta nell’ambito della disciplina della Srl, per la quale il Codice Civile non elenca cause di ineleggibilità, ma rimette all’atto costitutivo la definizione delle condizioni ostative all’assunzione della carica di amministratore.

Con la sentenza n. 18904/2013 la Cassazione si era pronunciata sul tema ritenendo, peraltro, che la norma dell’articolo 2382 c.c. non fosse applicabile alle Srl, giacché il silenzio del legislatore esprimerebbe una precisa scelta.

Il Tribunale di Roma, però, la pensa diversamente.

Il recente decreto del Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Roma
Con decreto del 23 gennaio 2018 il Tribunale di Roma ha, infatti, ritenuto valido anche per le Srl il divieto di nomina (e/o la causa di decadenza) stabilito(a) dal Codice Civile per gli amministratori delle Spa.

Il ragionamento del giudice capitolino è il seguente : premesso che la disciplina dell’articolo 2382 c.c. è diretta a tutelare non solo i soci, ma anche i creditori e i terzi che vengono in contatto con la società, si osserva che la difesa del patrimonio sociale richiede pure nelle Srl l’assenza, in capo agli amministratori, di situazioni “idonee a incidere negativamente sulla capacità e onorabilità di coloro ai quali è affidata la funzione gestoria”.

Peraltro, sempre secondo il decreto de quo, anche relativamente ai rapporti interni tra amministratore e società non esistono, tra Spa e Srl, differenze che possano giustificare due diverse discipline.

L’articolo 2382 del Codice Civile contiene, quindi, un principio generale applicabile anche alle Srl ed il giudice romano ha disposto che l’iscrizione nel Registro delle Imprese della cessazione dalla carica del precedente amministratore decorresse dal giugno 2014, giorno in cui il Tribunale ne aveva pronunciato il fallimento.

 

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