Il caso di specie:
Un padre divorziato, che mensilmente forniva mantenimento al figlio, ricorre ai giudici per fare accertare dagli stessi il venir meno del suddetto obbligo, dal momento che era stata raggiunta una indipendenza economica. Il figlio in questione aveva superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense ed era iscritto all’albo degli avvocati, lavorava presso lo studio del fratello e percepiva costantemente compensi per la professione svolta (anche se gli estratti conto richiesti dal padre in appello non sono mai stati prodotti, è stato dimostrato in via presuntiva che vi fossero rapporti anche economici).

L’obbligo di mantenimento:
La Cassazione, con la pronuncia n.  5088/2018, ribaltando la sentenza di Appello, accoglie le doglianze del padre dal momento che l’accertamento dei presupposti dell’obbligo genitoriale di mantenimento del figlio maggiorenne sembravano essere venuti meno nel caso di specie. Per costante indirizzo della giurisprudenza infatti, l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento del figlio non viene automaticamente meno per il sol fatto che gli stessi abbiano raggiunto la maggiore età, ma l’obbligo genitoriale perdura fino a quando i figli non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cassazione n. 7198/2016). In conseguenza, il genitore che domandi, con nel caso di specie, la modifica o la cessazione dell’obbligo di mantenimento, è tenuto a dimostrare tale ultime circostanza oppure che il mancato svolgimento di un’attività produttiva di reddito sia dovuta da un atteggiamento di inerzia o da un rifiuto ingiustificato dello stesso. Tale onere della prova poi, può anche essere assolto in via presuntiva.

Conclusioni:
Il fatto quindi che il figlio abbia raggiunto la maggiore età non fa scattare automaticamente il venire meno dell’obbligo di mantenimento del figlio; contrariamente a quello che era stata sostenuto dai Giudici di primo e secondo grado,  la Cassazione, ha stabilito che “con il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive, quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un’occupazione) costituisce un indicatore forte d’inerzia colpevole».

Applicando questa prospettiva alla vicenda in esame, vacilla la posizione del figlio, proprio alla luce degli elementi posti in evidenza dal padre, cioè “l’avvenuta iscrizione all’Albo degli avvocati e la circostanza che egli abbia continuato a frequentare lo studio legale del fratello anche dopo aver conseguito il titolo”. Senza dimenticare, poi, aggiungono i Giudici, la necessità di valutare i «rapporti bancari» del figlio, da cui potrebbe emerge «la prova» della sua «autosufficienza economica».

 

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