Il Tema in Discussione: quale aliquota dell’imposta di registro è applicabile in caso di conguaglio in denaro a seguito di divisione della comunione ereditaria?:
Ci si domanda, in buona sostanza, se il conguaglio in denaro disposto dalla sentenza sulla divisione della comunione ereditaria costituisca una ricchezza aggiuntiva tassabile come trasferimento immobiliare, oppure solo l’assegnazione della quota ereditaria in forma diversa da quella in natura riservata per legge agli altri coeredi e come tale da tassarsi, ai fini dell’imposta di registro, con l’aliquota dell’1% dell’intero valore netto della massa comune.

Il caso concreto:
Il caso riguardava l’impugnazione da parte di alcuni coeredi di avvisi tramite i quali il Fisco liquidava l’imposta di registro in relazione ad una sentenza della Corte di Appello sulla divisione della comunione ereditaria del de cuius. In particolare il testamento disponeva in favore del coniuge un legato in sostituzione di legittima (usufrutto generale della casa di abitazione) e istituiva eredi universali tre dei figli, disponendo che la quota loro riservata venisse soddisfatta preferibilmente in denaro e attribuendo agli altri tre figli, oltre alla quota di riserva, anche l’intera quota disponibile.

La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, rideterminava la quota riservata per legge a ciascuno dei sei figli e, nel medesimo importo, la quota spettante a due di essi “a titolo di conguaglio divisionale”.

Tutti i ricorrenti deducevano la violazione dell’articolo 34 del Dpr 131/1986 in quanto ad alcuni coeredi era stata attribuita la sola quota di riserva loro spettante. L’Ufficio, di contro, supponendo un trasferimento di quote, applicava una tassazione del 9% (trasferimento di fabbricato) e del 12% (trasferimento di terreno) e sosteneva che la norma sopracitata va interpretata nel senso che le eccedenze previste si valutano in relazione a quei soggetti che, nell’ambito della divisione ereditaria, percepiscono beni per un valore superiore alla quota di legittima, indipendentemente dal fatto che tali beni siano costituiti da denaro o immobili.

Il principio contenuto nella sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 572 del 12 gennaio 2018:
Il Collegio ambrosiano, rispetto al caso suindicato, mette in parallelo il dato letterale normativo con quanto disposto dalla sentenza della Corte d’Appello.

La norma richiamata prevede testualmente che: “la divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati  beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente”.

Evidente, quindi, la ratio della norma di assoggettare all’imposta l’attribuzione ad uno dei soggetti condividenti di un bene economico aggiuntivo attraverso una somma di denaro necessaria a rendere le quote omogenee nel loro valore.

Tuttavia, precisa il Giudicante, nel caso di specie non vi era alcuna eccedenza rispetto alla quota di riserva spettante, in quanto il termine “conguaglio” utilizzato nel dispositivo dalla Corte di Appello non andava inteso come il valore eccedente la quota di spettanza, ma semplicemente per quantificare in una somma di denaro la quota ereditaria riservata per legge ai due coeredi, in coerenza con quanto espressamente stabilito dal de cuius.

Alla luce di tali deduzioni la CTP meneghina dichiara l’erroneità della liquidazione dell’imposta di registro sui conguagli, in quanto l’Ufficio avrebbe dovuto limitarsi ad applicare l’imposta dovuta sull’intero valore netto della massa comune (e, quindi, l’aliquota dell’1%).

 

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