Il Tema in Discussione: il diritto di informazione, nell’ambito di una s.r.l., spetta a tutti i soci, compresi quelli che, pur facendo parte dell’organo amministrativo, non partecipano all’amministrazione:
Il diritto di informazione spetta a tutti i soci che non partecipano all’amministrazione: non solo ai soci che non hanno incarichi di amministrazione, ma anche a coloro che, pur se componenti l’organo amministrativo, nei fatti non esercitino il potere, per ripartizioni interne all’organo o per la condotta ostruzionistica degli altri amministratori.

La recente sentenza della Corte di Cassazione:
Tale delicato aspetto, anche sotto il profilo degli effetti che ne discendono in punto di responsabilità per mala gestio, è stato affrontato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 2038 del 26 gennaio 2018.

In particolare, la Corte si è pronunciata sulla controversa questione dell’esercizio del diritto di informazione del socio-amministratore, nel rapporto con gli altri amministratori, per individuare le responsabilità dei componenti l’organo collegiale ed ha enunciato il seguente il seguente Principio di Diritto:

“Compete anche al socio-amministratore di s.r.l. il diritto, previsto dall’articolo 2476 c.c., comma 2, di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri ed i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, cui egli non abbia in tutto o in parte partecipato”.

Il caso concreto:
La fattispecie concreta su cui si è pronunciata la Suprema Corte trae origine dall’azione sociale di responsabilità di due soci amministratori nei confronti degli altri due amministratori, anch’essi soci, per non aver esperito azioni giudiziarie volte a ottenere il pagamento di un ingente credito nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica per canoni di locazione di una palestra, danneggiando così la società.

La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, che aveva accertato la mala gestio dei due amministratori e li aveva condannati a risarcire il danno alla società.

La sentenza interpreta l’articolo 2476, comma 2, c.c., che afferma il diritto di informazione dei soci che non partecipano all’amministrazione, come riferito a tutti i soci, anche se componenti l’organo amministrativo.

Tra soci e amministratori cambia però la modalità di esercizio del diritto di informazione, con una differente modulazione della responsabilità.

Mentre il socio è destinatario passivo dell’informazione societaria, ossia è il soggetto cui l’informazione endosocietaria è rivolta, l’amministratore – estraneo o socio – è un destinatario attivo, ossia è tenuto a fare quanto in suo potere per acquisire le informazioni necessarie a esercitare la propria funzione.

L’attività di ispezione e acquisizione delle informazioni da parte degli amministratori che non abbiano una funzione attiva nella gestione costituisce essa stessa attività di (diligente) amministrazione:
Per l’amministratore assumere le informazioni anche sugli atti posti in essere dagli altri amministratori è aspetto imprescindibile del diligente svolgimento dell’attività amministrativa.

Di conseguenza, mentre il diritto dei soci può essere regolamentato nelle modalità di esercizio, in considerazione della necessità che l’ispezione non ostacoli il naturale esercizio dell’attività amministrativa, l’attività di ispezione e acquisizione delle informazioni da parte degli amministratori che non abbiano una funzione attiva nell’operazione costituisce essa stessa attività di amministrazione.

La verifica del diligente espletamento delle funzioni dell’amministratore passa anche attraverso la verifica del concreto tentativo da parte del medesimo di acquisire le informazioni necessarie. E ciò comporta, di contro, che l’eventuale attività ostruzionistica posta in essere dagli altri amministratori valga a renderli responsabili per mala gestio nei confronti della società e a ridurre o escludere la responsabilità dei soci che non hanno amministrato e che sono stati ostacolati nell’attività di informazione e ispezione.

L’informazione è infatti lo strumento che consente, al socio di assumere consapevoli scelte di investimento e di partecipare alle decisioni circa l’attività di impresa e all’amministratore di fare valutazioni e assumere le decisioni di cui la gestione dell’ente necessita.

Conclusioni: il diritto di ispezione e di informazione sulle vicende e sulla documentazione societaria spetta, ex art. 2476 c.c., comma 2, anche ai soci-amministratori, quale diritto-dovere derivante dalle prerogative della carica:
L’articolo 2476 c.c., comma 2, attribuisce ai “soci che non partecipano all’amministrazione” il diritto di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali, nonchè di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi alla gestione societaria.
Ma è evidente, statuisce la Suprema Corte, che il diritto amministrativo, in tal modo concesso al socio di s.r.l., dà per scontata l’appartenenza in iure a chi amministra la società di simili, ed ancor più intensi, diritti, in quanto diretti artefici di quegli affari, nonchè redattori e custodi di quei libri e documenti.
Con la conseguenza che, qualora l’esercizio di tale diritto-dovere sia precluso da altri, in ispecie coamministratori o componenti il consiglio di amministrazione, il socio-amministratore potrà agire facendo valere anche l’impossibilità di diligente adempimento dell’incarico gestorio, ove lasciato all’oscuro delle vicende sociali e, dunque, per la stessa esigenza di adempiervi fedelmente e non incorrere in responsabilità.

Applicazione del principio di massima trasparenza interna nelle società : sanzioni previste dall’articolo 2625 c.c., per gli amministratori che lo violano:
Tanto è rilevante la trasparenza interna nelle società, che il legislatore ha previsto, all’articolo 2625 c.c., 1 e 2 comma, il presidio della sanzione amministrativa pecuniaria (fino a euro 10.329) e, addirittura, penale (reclusione fino ad un anno in caso di “cagionato danno ai soci”), a carico degli amministratori che “occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali”, così intralciando il controllo della regolarità della gestione (cfr., al riguardo, Cass. pen. 27 settembre 2016, n. 47307).

 

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