Il Tema in Discussione: inadempimento dell’impresa ammessa a concordato preventivo e istanza di fallimento ex art. 6 L.F. in difetto di previa risoluzione ex art.186 L.F.:
Nel caso in cui un’impresa ammessa a concordato preventivo non riesca ad adempiere ai propri debiti concorsuali, il creditore insoddisfatto può avanzare, ex art. 6 L.F., autonoma istanza di fallimento facendo valere il proprio credito nella misura falcidiata dal concordato, a prescindere dall’avvenuta risoluzione del concordato stesso ex art. 186?

La recente sentenza del Tribunale di Pistoia:
Il suindicato tema ha costituito l’oggetto della sentenza del 20 dicembre 2017 del Tribunale di Pistoia (Pres. D’Amora, Rel. Carri).

Il caso concreto:
La fattispecie concreta era quella di un creditore che aveva avanzato l’azione diretta alla declaratoria di fallimento omisso medio, cioè superando il passaggio della risoluzione del concordato.

Il principio di diritto espresso dal Tribunale di Pistoia può essere espresso con le massime che seguono.

Conclusioni:
In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, l’imprenditore assume l’obbligo di porre a disposizione dei creditori l’intero patrimonio dell’impresa ma non l’obbligo di garantire il pagamento dei crediti in una misura percentuale prefissata, a meno di un’espressa previsione in tale senso. Qualora, dunque, l’imprenditore abbia regolarmente adempiuto al predetto obbligo non potrà configurarsi alcun tipo di inadempimento non sussistendo più alcun credito: di conseguenza, non sarà possibile agire, né ex art. 186 L.F. per la risoluzione del concordato, né ex art. 6 L.F. per conseguire il fallimento rispetto all’originaria insolvenza.

In conformità con il principio secondo cui la pendenza della domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 L.F. anche la pendenza di un concordato preventivo omologato impedisce la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dall’art. 186 L.F. dopo l’omologa, infatti, la procedura concorsuale prosegue poiché, se non v’è più pendenza del procedimento concordatario, vi è comunque pendenza del concordato in fase esecutiva. D’altra parte neppure sarebbe logico ritenere che l’accordo perfezionato e non disciolto abbia effetti (preclusivi) più deboli rispetto alla fase meramente formativa di un accordo ancora ipotetico sino all’intervenuta omologa.

L’art. 186 L.F. con la previsione del termine annuale di decadenza dall’azione risolutoria, è norma scritta anche al fine di dare stabilità all’accordo concordatario e così certezza alle relazioni commerciali ed ai rapporti giuridici correlati alla ristrutturazione; pertanto, una volta maturata tale decadenza, la regolamentazione concordataria si cristallizza, rendendo impossibile la risoluzione del concordato. Tale impossibilità, a propria volta, impedisce la dichiarazione di fallimento rispetto all’originaria insolvenza.

Avv. Antonio Pezzano

Avv. Mario Soldaini

Avv. Alessia Gafforio

(in collaborazione con il Dr. Andrea Goretti)

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