Il Tema in Discussione:
Ancora una pronuncia in materia di diritto di famiglia sull’interessante e sempre attuale tema dell’obbligo per i genitori di continuare a mantenere la prole dopo i 18 anni.

Ma fino a quando?:
La Giurisprudenza in materia di diritto di famiglia, anche della Suprema Corte di Cassazione, da tempo (v. sentenza n. 610/2012) ha affermato il principio secondo il quale detto obbligo permane solo «finchè i genitori o il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica oppure che è stato da loro posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per colpa sua».

Tale principio veniva poi ribadito nel 2016 dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 7168/ 2016):  l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 cod. civ., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di quest’ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.

E già nel 2014, la Cassazione, sempre in materia di diritto di famiglia, aveva stabilito che “con il superamento di una certa età, il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende meritevole di diritti ma non più del mantenimento”.

Il caso concreto oggetto del presente approfondimento riguarda il caso di un figlio addirittura sessantenne che pretendeva di essere mantenuto da una madre ultra ottantenne.

La recente sentenza del Tribunale di Modena sul punto:
Il Tribunale di Modena (con la sentenza n.165/2018) in primo luogo prende atto del fatto che in Italia non è raro che i figli, anche dopo aver abbondantemente superato la maggiore età, permangano con i genitori nella casa natale. Tuttavia, il Tribunale ha anche precisato che nel nostro ordinamento, in materia di diritto di famiglia, non sussiste alcuna norma che attribuisce ai figli, divenuti maggiorenni, un “diritto incondizionato di permanere nell’abitazione di proprietà esclusiva dei genitori”, anche contro la volontà di questi, né di pretendere dai medesimi un mantenimento.

La procedura, come sopra accennato, è stata avviata da una madre ultra ottantenne costretta ad auto ricoverarsi in una casa di riposo per ricevere l’appropriata assistenza che il figlio sessantenne  le negava, usandole spesso violenza; lo stesso pretendeva dall’anziana madre un mantenimento, asserendo di non essere in grado di provvedere ai propri bisogni di vita.

La donna aveva chiesto quindi al Giudice di ordinare al figlio di liberare l’immobile familiare, dato che glielo aveva concesso in semplice “comodato precario”, e di rimborsarle il denaro speso per il ricovero nella casa di cura. L’anziana donna, in precedenza, aveva anche mandato al figlio una diffida per obbligarlo a sgomberare. Il figlio replicava negando il “comodato precario”. Sosteneva che i genitori gli avevano permesso di stare nell’appartamento in adempimento spontaneo ad un obbligo di mantenimento dato che era privo di redditi e mezzi di sostentamento.

Il Tribunale di Modena ha ritenuto inaccettabile che un uomo di 60 anni restasse nella casa di famiglia senza contribuire alle spese, trincerandosi dietro un infondato obbligo di mantenimento da parte dell’anziana madre.

Le Conclusioni:
Come già affermato anche dalla suindicata Corte di Cassazione Civile del 2014, il principio a cui si ispira il nostro ordinamento, in materia di diritto di famiglia, è che con il superamento di una certa età, il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende meritevole di diritti ma non più del mantenimento.

Il Giudice modenese, inoltre, ha ritenuto infondate le eccezioni dell’uomo dal momento che questi non aveva mai formulato una richiesta di alimenti alla madre né era stata fornita prova che la stessa avesse voluto adempiere spontaneamente ad un’obbligazione alimentare tenendo presso di sé il figlio.

Viene proprio il caso di dire che, una volta tanto, Giustizia (con la “G” maiuscola) è stata fatta!

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