L’accertamento dell’insussistenza del diritto all’assegno divorzile spiega i propri effetti dal momento in cui si verifica il presupposto fattuale per il suo ottenimento, vale a dire dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio. Pertanto, non è corretta l’interpretazione per cui il dies a quo decorrerebbe dalla pubblicazione della sentenza di secondo grado, vale a dire della pronuncia con cui l’assegno veniva revocato.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 30257 del 15 dicembre 2017

 

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