“L’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis L.F. appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come è dato desumere dalla sua disciplina normativa in punto di condizioni di ammissibilità (deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessità di omologazione) e di meccanismi di protezione temporanea (esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione, dall’altro, v. artt. 182 bis L.F. e art. 67, co. 3 lett. “e” L.F.),  che presuppongono forme di controllo e pubblicità ed effetti protettivi, coerenti con le caratteristiche proprie dei procedimenti concorsuali. L’ appartenenza al diritto concorsuale degli accordi di ristrutturazione si ricava anche implicitamente dalla giurisprudenza di legittimità  che li assimila  al concordato preventivo, quali istituti affini nell’ottica delle procedure alternative al fallimento (v. per spunti Cass. n. 2311-14; n. 16950-16)”

Precedenti richiamati in sentenza: Cass. 16950/2016; Cass. 2311/2014

(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)

Cassazione civile, sez. I, 18 gennaio 2018, n. 1182 (Rel Terrusi)

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