Il diritto del socio di srl di consultare la documentazione sociale ex art. 2476 comma 2 c.c. deve essere contemperato con le esigenze della società meritevoli di tutela in ordine alla riservatezza dei dati sociali, alla stregua del principio di buona fede la cui applicazione al rapporto sociale comporta che l’accesso del socio possa essere limitato ai soli documenti per i quali lo stesso dimostri uno specifico ed attuale interesse alla consultazione.

Tribunale di Milano, Sez. specializzata in materia d’impresa, ordinanza del 20 luglio 2017

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