Nella fattispecie in esame, gli Ermellini si trovano ad affrontare la complessa e rilevante questione inerente la liquidazione del danno futuro dei minori. In particolare questo è il caso di un bambino nato con un’invalidità al 100% a causa di una grave ipossia cerebrale per la ritardata esecuzione del parto cesareo.

La fattispecie
I genitori di un minore citavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Mantova per vedersi risarcire i danni subiti, l’Azienda ospedaliera, il medico di turno e il primario del reparto, presso cui nacque il bambino, il quale, sano durante la gestazione, patì una grave ipossia cerebrale per la ritardata esecuzione del parto cesareo, che gli arrecò un’invalidità al 100%.

La Corte d’Appello, adita in secondo grado, riteneva che il medico, primario del reparto, tenne una condotta sì colposa ma priva di efficienza causale nella determinazione del danno. La decisione di secondo grado viene impugnata, in questa sede, dal medico di turno al momento dell’accaduto, in via principiale e dall’azienda ospedaliera, in via incidentale.

Il principio di diritto
Il Supremo Collegio, nel caso in esame, si trova ad affrontare il tema della liquidazione del danno da perdita di capacità lavorativa per i minori.

Al riguardo, gli Ermellini affermano un nuovo principio di diritto secondo cui: «la liquidazione del danno permanente da incapacità di lavoro, patito da un fanciullo, deve avvenire dapprima moltiplicando il reddito annuo, che si presume sarà perduto, per un coefficiente di capitalizzazione corrispondente alla presumibile età in cui il danneggiato avrebbe iniziato a produrre reddito» proseguendo poi sul punto con la considerazione che «riducendo il risultato così ottenuto attraverso la moltiplicazione di esso per un coefficiente di minorazione, corrispondente al numero di anni con cui la liquidazione viene anticipata, rispetto al momento di presumibile inizio, da parte della vittima, dell’attività lavorativa».

Conclusioni
Su tale punto, dunque, la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’Appello per un nuovo esame del gravame, la quale dovrà applicare il principio di diritto sopra esposto.

 

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