Il sapore di un alimento non può beneficiare della tutela del diritto d’autore in quanto non è possibile identificarlo se non tramite sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili.
La nozione di “opera”, infatti, implica un’espressione dell’oggetto di tutela del diritto d’autore che lo renda identificabile con sufficiente precisione e obiettività.

La fattispecie
Una società olandese detiene i diritti di proprietà intellettuale dell’”Heksenkaas”, un formaggio spalmabile con panna ed erbe aromatiche creato nel 2007 da un commerciante di prodotti freschi ortofrutticoli.

Ritenendo però che il “Witte Wievenkaas”, alimento prodotto dal 2014 da un’altra società olandese, costituisse una riproduzione del sapore dell’Heksenkaas, la Levola chiedeva ai giudici olandesi di ingiungere alla l’azienda produttrice del secondo formaggio, di porre fine alla produzione e alla vendita di tale prodotto. Chiamata a pronunciarsi su tale controversia, la Corte d’appello dei Paesi Bassi chiede alla Corte di Giustizia se il sapore di un alimento possa beneficiare della tutela del diritto d’autore.

Il principio di diritto
Sul punto, con la sentenza del 13 novembre, nella causa C-310/17, la Corte di Giustizia rileva che, ai fini della tutela del diritto d’autore, il sapore di un alimento deve poter essere qualificato come ‘opera’ ai sensi della direttiva vigente. Tale qualificazione presuppone, anzitutto, che l’oggetto cui si riferisce costituisca una creazione intellettuale originale, richiedendo, in secondo luogo, un’espressione vera e propria della stessa. Infatti, «la nozione di opera di cui alla direttiva implica necessariamente un’espressione dell’oggetto della tutela ai sensi del diritto d’autore che lo renda identificabile con sufficiente precisione e obiettività».

Sulla scorta di tale principio, la Corte afferma che per quanto riguarda il sapore di un alimento non sussiste alcuna possibilità di procedere ad un’identificazione precisa obiettiva, in quanto la stessa si fonda essenzialmente su sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili.

Conclusioni
Stante la definizione di ‘opera’ data dalla Corte con la sentenza in commento, il sapore del formaggio olandese ”Heksenkaas” non costituisce un’opera e, conseguentemente, non può beneficiare della tutela del diritto d’autore ai sensi della direttiva.

 

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