Secondo la pronuncia in esame, un rapporto militare è uno scritto che non può beneficiare del diritto d’autore, dal momento che non ha i requisiti minimi sufficienti per poter essere inquadrato come opera tutelabile e, inoltre, se fosse tutelato, si limiterebbe fortemente la libertà di espressione ed il diritto alla conoscenza, interessi che devono prevalere rispetto a quello perseguito dal diritto d’autore.

La fattispecie
La fattispecie oggetto del giudizio riguarda il possibile riconoscimento della tutela del diritto d’autore ad un rapporto militare, però la questione assume una certa rilevanza perché in tale pronuncia si precisano i requisiti necessari per beneficiare di questa tutela.

Oggetto della vicenda un rapporto militare che la Germania fa redigere ogni settimana in relazione allo stato degli interventi dell’esercito federale all’estero e sulle evoluzioni verificatesi nelle zone d’intervento, in modo da informare alcuni deputati e i ministeri preposti. La società che gestisce il portale Internet di un quotidiano aveva chiesto di accedere a tutti i rapporti militari redatti negli ultimi 11 anni. In seguito al rigetto di tale richiesta sulla motivazione di possibili ripercussioni negative che tale divulgazione avrebbe potuto procurare su interessi dell’esercito federale sensibili sotto il profilo della sicurezza, con modalità sconosciute, la stessa società è riuscita ad ottenere gran parte dei rapporti militari pubblicandone alcune relative all’Afghanistan. La Germania non ha agito penalmente reputando che la minaccia per la sicurezza dello Stato conseguente da tale divulgazione non giustificasse la lesione della libertà di espressione e di stampa, ma ha promosso un’iniziativa giudiziale sul piano civile allo scopo di far cessare la violazione del proprio diritto d’autore sui cennati rapporti militari. Pertanto, la Corte federale tedesca ha chiesto alla Corte di Giustizia di interpretare il diritto comunitario sulla tutela del diritto d’autore verificando il suo bilanciamento con la tutela del diritto fondamentale della libertà di espressione.

Il principio di diritto
Nelle sue conclusioni, la Corte di Giustizia dell’UE nella causa C-469/17 del 25 ottobre 2018, premette il principio per cui oggetto del diritto d’autore non sono mai le idee ma unicamente le espressioni e cioè il modo in cui le idee sono state formulate e fissate in un’opera. In base a ciò, un’espressione per poter essere qualificata come “opera” deve avere carattere di originalità, vale a dire deve rappresentare «il risultato della creazione intellettuale dell’autore». Tale nozione è l’elemento principale della definizione dell’opera e si ritiene integrata se la creazione rispecchia la personalità dell’autore, ossia se questi ha potuto esprimere le sue capacità creative nella realizzazione dell’opera effettuando scelte libere e creative.

Al contrario, invece il criterio dell’originalità non sarebbe soddisfatto se l’espressione riguarda una funzione tecnica ossia le componenti di un oggetto, giacché i modi di realizzare un’idea sono limitati e pertanto, in tal caso, l’idea e l’espressione si confondono. È quindi opera tutelabile dal diritto d’autore solo la creazione intellettuale del suo autore e non il lavoro intellettuale e il know how dell’autore, se non esprimono originalità.

Con riferimento ai rapporti militari, la Corte precisa che si tratta di documenti meramente informativi, redatti in un linguaggio standardizzato, che forniscono un resoconto esatto degli eventi oppure informano che non si è verificato alcun evento degno di interesse. Pertanto, non è possibile riconoscere alcuna tutela del diritto d’autore giacché si tratta non già di “espressioni” bensì di informazioni “grezze” che possono essere liberamente riprodotte

Conclusioni
In tema di contemperamento degli interessi, come accennato nell’introduzione, la Corte segnala che la tutela della riservatezza di alcune informazioni per la salvaguardia della sicurezza nazionale è un motivo legittimo di restrizione della libertà di espressione. Tuttavia, uno Stato non può avvalersi del diritto fondamentale di proprietà intellettuale per restringere la libertà d’espressione. La necessaria tutela della riservatezza di informazioni sensibili contenute nei rapporti militari esula dalle finalità del diritto d’autore.

A tal proposito, l’Avvocato Generale ricorda la rilevanza del diritto alla conoscenza come fondamentale aspetto di una società democratica inteso quale diritto di conoscere in che modo e perché i governi assumano determinate decisioni che influiscono sulle libertà civili, soprattutto per questioni di “sicurezza nazionale”.

Al fine di proteggere alcune determinate informazioni di carattere riservato occorrerebbe dunque non già fare ricorso al diritto d’autore ma classificarle secondo le procedure previste a tale scopo.

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