Il risarcimento dei danni derivante da fatto illecito altrui (quindi anche malasanità) viene risarcito sempre più con omogeneità tra un caso e l’altro, perché sempre più viene preso come parametro dirimente le c.d. Tabelle del Tribunale di Milano. Lo stesso discorso vale per la determinazione del danno derivante da perdita del rapporto parentale che quindi possono richiedere gli eredi della vittima di un fatto illecito altrui.

Dopo che durante lo scorzo Marzo, il Tribunale di Milano ha pubblicato le nuove tabelle, aggiornando i parametri con una valutazione monetaria più attuale, rispetto a quella del 2014 e valutando anche la quantificazione del danno derivante da perdita del rapporto parentale, adesso, l’Osservatorio del Tribunale di Milano tornano sul tema, illustrando la modalità di quantificazione di questa voce di danno e descrivendone la natura.

Le nuove tabelle
In base a tali nuove tabelle, per ogni parente della vittima (genitore, figlio, coniuge o unito civilmente, fratello o sorella, nonno, ma il giudice può risarcire anche altri soggetti purché si dimostri un intenso vincolo di affetto con la vittima) vi è un minimo ed un massimo risarcibile (per es: a favore di ciascun coniuge per morte di un figlio si ha una forbice monetaria che va da un minimo di Euro 165.960,00 ad un massimo di Euro 331.920,00). Tale forbice deve tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, e cioè, secondo i giudici di Milano: la sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, la convivenza o meno con quest’ultimi, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, l’età della vittima primaria e quella dei congiunti, ecc.

Le criticità
Prima di tutto, nonostante con strumenti come tali tabelle si voglia cercare di uniformare la quantificazione di un danno così delicato, si rileva che, statisticamente, i giudici liquidano un valore mediano tra quelli previsti dalla forbice anche in assenza di comprovate peculiarità del caso concreto. A tal proposito la Cassazione nel 2017 con sentenza n. 5013 aveva comunque sostenuto che il giudice debba procedere alla personalizzazione del danno, muovendo però da una base pecuniaria comune ed omogenea. Ancora, va segnalato che il danno da perdita del rapporto parentale non è scontato, non esiste quindi un minimo garantito da liquidarsi per il sol fatto di essere parenti, dal momento che il giudice deve valutare caso per caso e l’attore è comunque tenuto ad allegare e provare il danno non patrimoniale subito.
Altra criticità è la liquidazione per importi molto differenziati, anche un aumento del 100% rispetto al valore base per i congiunti più stretti (genitori, figli, uniti civilmente o coniugi) e del 500% per gli altri (fratelli e nonni).

Conclusioni
In conclusione si può quindi affermare che il lavoro dell’Osservatorio del Tribunale di Milano è preziosissimo in tematiche come la malasanità, dove si deve andare a risarcire spesso alcuni danni difficilmente quantificabili e dove quindi, per un senso di giustezza e di giustizia occorre necessariamente un parametro oggettivo ed uniforme, valevole in modo eguale per tutti. Nonostante le criticità e l’applicazione concreta, per tale ragione tali strumenti appaiono opportuni e finanche necessari.

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