Dopo la sentenza n. 11504 del 2017 della Corte di Cassazione (in commento più sotto nel sito), si  era venuto a creare un grosso contrasto giurisprudenziale sul tema della liquidazione concreta e monetaria dell’assegno divorziale: con la sentenza in commento, la Cassazione ha messo la parola fine al caos venuto a crearsi, specificando che è indispensabile adottare “un criterio composito”.

La fattispecie
Con la sentenza del 2017 i Giudici della Cassazione avevano stabilito che l’assegno di divorzio non doveva più garantire il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma unico parametro doveva essere la capacità economica e reddituale del coniuge debole. Con questa pronuncia i giudici si discostarono da quanto previsto nella legge sul divorzio e infatti seguirono sentenze che stemperarono tali affermazioni, ma che crearono comunque un contrasto giurisprudenziale notevole.

Il principio di diritto
Con la sentenza n. 18287 del 2018, le Sezioni Unite hanno sostenuto che occorre riferirsi a quanto stabilito dalla prima parte dell’articolo 5, comma 6, della legge numero 898/1970. Alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, bisogna quindi prendere in considerazione il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e dell’età dell’avente diritto.

Per quanto riguarda l’adeguatezza dei mezzi, in buona sostanza, bisogna procedere a formulare il giudizio di adeguatezza dei mezzi tenendo conto delle legittime aspettative reddituali che conseguono al contributo personale ed economico che ciascun coniuge ha fornito alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e a quello comune.

Anche assumendo come punto di partenza il profilo assistenziale, “questo criterio deve essere calato nel “contesto sociale” del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale“. Infatti, “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare“.

Conclusioni
Concludendo, il riconoscimento del diritto all’assegno, a detta delle Sezioni Unite, va valutato:

– considerando in maniera integrata tutti gli indicatori contenuti nell’incipit dell’articolo 5, comma 6, della legge numero 898/1970;

– incentrando tale valutazione sull’aspetto perequativo-compensativo e fondandola sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la successiva situazione di disparità;

– procedendo a un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale dei predetti indicatori sulla sperequazione determinatasi

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