Il Tema in Discussione
Quale lettura deve darsi al dettato normativo dell’art. 2479-ter comma 3 del codice civile, secondo il quale le decisioni dei soci di una Srl possono essere impugnate – da chiunque vi abbia interesse, entro tre anni – se «prese in assenza assoluta di informazione» ?

La pronuncia del Tribunale di Milano – sezione specializzata in materia d’impresa : sentenza n. 1166 del 1 febbraio 2018
La norma suindicata va letta, secondo i giudici meneghini, in senso restrittivo e cioè come se alludesse solo a una decisione dei soci adottata senza che sia stata svolta una regolare procedura di convocazione (nel caso di decisione assembleare) o senza che tutti i soci siano stati coinvolti (nel caso di decisione extra assembleare).

Così ha deciso, appunto il Tribunale di Milano (sezione specializzata in materia di impresa), nella sentenza n. 1166 del 1 febbraio 2018, con la quale viene quindi decisamente sopita qualsiasi ipotesi di trarre dal dettato legislativo l’idea che i soci di Srl, per validamente deliberare, debbano ricevere dalla società (e dall’organo amministrativo) una particolare e approfondita informazione sulla materia che viene sottoposta alla loro decisione.

In buona sostanza il Tribunale afferma che l’espressione legislativa, relativa alle decisioni «prese in assenza assoluta di informazione», va intesa come se fosse scritta nel senso indicato, per le assemblee di una Spa, dall’articolo 2379, comma 1, c.c. il quale sancisce la nullità delle deliberazioni assembleari assunte in caso di «mancata convocazione dell’assemblea».

Anche perché è analogo il trattamento (la nullità) riservato alle due fattispecie: sia per le decisioni dei soci di Srl «prese in assenza assoluta di informazione» sia per le decisioni dei soci di Spa prese in caso «di mancata convocazione dell’assemblea».

La differenza nel testo tra l’articolo 2479-ter, comma 3, c.c. (decisioni dei soci di Srl «prese in assenza assoluta di informazione») e l’articolo 2379, comma 1, c.c. (deliberazioni dei soci di Spa assunte in caso di «mancata convocazione dell’assemblea») è dunque da ascrivere non a un’esigenza di maggiore informazione dei soci di Srl rispetto a quelli di Spa, ma al fatto che la legge prevede metodi diversi, nella Spa e nella Srl, per l’assunzione delle decisioni:

  • nella Spa è previsto solo il metodo assembleare, vale a dire che i soci possono assumere le loro decisioni solo svolgendo un’assemblea che (salvo che si tenga in forma totalitaria) prende il suo avvio con una convocazione di tutti i soci, effettuata secondo le regole prescritte da legge e statuto;
  • nella Srl, invece, i soci possono assumere decisioni non solo con metodo assembleare, ma anche (ove lo statuto lo consenta: articolo 2479, comma 3, c.c.) con i metodi della «consultazione scritta» e del «consenso espresso per iscritto».

È dunque per essere riferibile a tutti questi tre metodi di assunzione di decisioni da parte dei soci di Srl che l’articolo 2479-ter, comma 3, c.c., invece di far riferimento (come avviene nell’articolo 2379, comma 1, c.c.) all’avviso di convocazione – che è materia propria del metodo assembleare – si esprime facendo riferimento alla necessità che, quando i soci di Srl assumono decisioni, ciò deve avvenire non «in assenza assoluta di informazione».

La conclusione a cui giunge la sentenza n. 1166/2018 del Tribunale di Milano
In definitiva, quando non si adotta il metodo assembleare ma si raccoglie il consenso individuale («consenso espresso per iscritto») o si promuove una pronuncia («consultazione scritta»), tutti i soci debbono essere coinvolti nel procedimento decisionale, occorre cioè che possano partecipare all’assunzione della decisione, altrimenti la decisione è nulla e tale vizio può esser fatto valere, entro un triennio, da chiunque vi abbia interesse.

 

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