Che cosa succede se il progetto preliminare realizzato da un soggetto, confluisce nel progetto definitivo curato da altro soggetto? Chi è l’autore?

La fattispecie
L’attore conveniva in giudizio una società edilizia accusando quest’ultima di aver realizzato il progetto preliminare per la realizzazione di un porto turistico, ma lamentando che dalla stampa e da alcune brochure informative emergeva come unico realizzatore dell’opera un altro architetto, il quale aveva elaborato solo successivamente il progetto definitivo. L’autore del progetto preliminare chiedeva quindi la proprietà di quanto da lui realizzato, proprietà che doveva essere tutelata ai sensi della normativa sul diritto d’autore. Nella sua difesa l’attore sosteneva il carattere innovativo e creativo dell’opera di ingegno realizzata e lamentava «la violazione del diritto di proprietà intellettuale, la lesione della professionalità e lo sviamento di potenziale clientela».
Il Giudice di primo grado respingeva la domanda attorea, la Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado sostenendo che il progetto preliminare era stato completamente rielaborato ed inglobato nel progetto definitivo del secondo architetto e, di conseguenza, il progetto iniziale «conservava solo una valenza storica» e la paternità dell’intera opera doveva essere attribuita al nuovo architetto.

Il principio di diritto
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ribadisce il carattere originale e creativo del progetto preliminare e critica quindi la decisione della Corte d’Appello nella parte in cui ha negato la tutela, nonché il pregiudizio patrimoniale subito, considerando che il progetto definitivo aveva rielaborato completamente il progetto preliminare con la conseguente valenza esclusivamente storica della prima progettazione.

La Cassazione nell’ordinanza n. 15158 del 2018, ha ripercorso la disciplina relativa alla tutela del diritto dell’autore di rivendicare la paternità dell’opera, ritenendo che la statuizione della Corte d’Appello non può essere condivisa in quanto, anche se il progetto preliminare viene sostituito da quello definitivo, in ogni caso non può essere escluso il dritto di rivendicarne la paternità e di chiedere la relativa tutela.

Sul punto la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui «in tema di diritto di autore il progetto architettonico preliminare che si connoti come opera dell’ingegno, in quanto frutto di creatività ed assistito da novità ed originalità, anche se trasfuso nel progetto definitivo, conserva il diritto ad essere tutelato quando venga utilizzato autonomamente, anche a fini espositivi».

Dopo aver affermato il citato principio la Cassazione ha però dichiarato inammissibile il ricorso per altri motivi processuali, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.

Conclusioni
Nonostante il rigetto del ricorso per motivi tecnici e processuali, i giudici della Cassazione, nella sostanza, forniscono un importante principio di diritto per quanto riguarda il diritto d’autore, dal momento che, nonostante il progetto definitivo fosse molto diverso dal preliminare, il primo è pur sempre figlio del secondo ed è in virtù di questo rapporto di consequenzialità che l’autore del progetto iniziale deve essere tutelato attraverso la disciplina del diritto d’autore.

© 2016 Studio Legale PSP - PI: 06019040481
Viale Evangelista Torricelli 15 - 50125 Firenze (FI)
Telefoni: 055/229136 - 055/229347 - 055/229058 | Fax: 055/2280605
Admin

OWA