Nel caso in cui un dipendente di una azienda, superando le proprie ordinarie mansioni, si dedichi alla elaborazione, progettazione ed ideazione di due software, come viene tutelato sia da un punto di vista retributivo che di diritti d’autore?

La fattispecie
Il Tribunale di Lecce, in accoglimento della domanda attorea, aveva riconosciuto il diritto di un dipendente dall’ASL locale al trattamento retributivo previsto per lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle in cui era inquadrato, oltre all’indennizzo previsto dal codice in base all’azione generale di arricchimento, in relazione all’ideazione ed elaborazione di due software utilizzati dall’azienda.

La Corte d’Appello riformava parzialmente la decisione. Dopo aver confermato la pronuncia in tema di differenze retributive, i giudici dell’appello negavano fondamento alla domanda di indebito arricchimento affermando che la creazione del software era avvenuta nell’ambito del rapporto di lavoro, circostanza per la quale il lavoratore avrebbe dovuto agire per ottenere il premio una tantum previsto dalla contrattazione collettiva oppure proporre azione in virtù delle norme sul diritto d’autore che tutelano anche la creazione di software.

Il lavoratore impugna tale decisione in Cassazione.

Il principio di diritto
Gli Ermellini attraverso la sentenza n. 8694 del 2018, colgono l’occasione per ricordare che l’azione generale di arricchimento «ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di credito».

Ciò posto, la legge e l’ordinamento, tutelano i software quali opere letterarie e quindi la loro creazione attribuisce all’autore il diritto esclusivo di utilizzare l’opera, anche in termini economici. Tale principio generale viene derogato da alcune norma che attribuiscono al datore di lavoro il diritto di utilizzazione esclusiva del programma o della banca dati condizione che l’opera sia riferibile all’esercizio delle mansioni o sia stata creata a seguito di istruzioni da lui stesso impartite.

Tornando al caso di specie, il ricorrente, anche affermando il software sia stato creato al di fuori dell’orario e del rapporto di lavoro, avrebbe dovuto agire secondo la normativa richiamata in tema di diritto d’autore e non con l’azione generale di arricchimento che correttamente la Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile.

In conclusione, il Collegio rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Conclusioni
Attraverso tale pronuncia, quindi, i giudici della Cassazione ritengono inammissibile l’azione generale del lavorato dei confronti del datore al fine dell’ottenimento dell’indennizzo in relazione all’ideazione del suddetto software utilizzato dall’azienda del datore stesso.

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