Nel caso che verrà esposto, la madre – assegnataria del figlio – anche nel caso in cui trovi un lavoro stabile, ha diritto a percepire la medesima somma a titolo si assegno di mantenimento verso il figlio.

La fattispecie
La Corte d’appello Appello aveva ridotto a 400 euro l’assegno di mantenimento che il padre, avvocato civilista, doveva versare al figlio; il padre aveva cercato di dimostrare un peggioramento delle proprie condizioni economiche producendo però una dichiarazione dei redditi inattendibile (considerando l’età anagrafica del padre, 49 anni e presumendo un certa esperienza professionale). Inoltre, era emerso che il padre aveva acquistato un immobile più costoso di quello posseduto potendosi anche accollare il mutuo.

Nei confronti della madre era emerso, invece, un miglioramento delle condizioni economiche perché dopo un periodo di disoccupazione aveva potuto poi contare su un reddito da lavoratrice dipendente.

La donna aveva anche chiesto una revisione delle spese straordinarie sulla base di un protocollo in uso presso il Tribunale.

La Corte d’Appello però nonostante l’indimostrato peggioramento delle condizioni economiche del padre accoglieva la sua richiesta di riduzione dell’assegno a 400 euro, in favore del figlio, solo basandosi sul miglioramento reddituale della madre.

Il principio di diritto
Gli ermellini, con sentenza n. 3926 del 2018, rilevano come il giudice di merito avesse ritenuto indimostrato il dedotto peggioramento delle condizioni economiche del padre, rilevando l’inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi da lui presentate, più consone a quelle di un praticante avvocato che a un professionista di 49 anni. La determinazione del contributo che per legge grava su ciascun genitore per il mantenimento l’educazione e l’istruzione della prole, poi, non si fonda su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun obbligato e, pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell’altro genitore.

Conclusioni
Questa pronuncia conferma l’orientamento prevalente e la regola generale valevole in tema di quantificazione dell’assegno di mantenimento del figlio, cioè che lo stesso non può e non deve essere determinato solamente da un rigido calcolo dei redditi dei genitori, ma anzi, deve tenere in considerazione più indici, quali, ad esempio, le concrete esigenze del figlio, il suo tenore di vita in costanza di matrimonio e durante la convivenza con entrambi i genitori, ecc.

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