Eccoci alla terza ed ultima (forse) parte di questa nostra PSP News dedicata alla responsabilità degli organi societari, dove torniamo sulla delicata tematica della prescrizione della relativa azione.

In tema di prescrizione del fatto costituente reato: con la sentenza n. 1641/2017 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che “in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituente reato, la previsione dell’art. 2947, comma 3, c.c. (secondo il quale, se per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile) si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della conseguente pretesa risarcitoria, sicchè è invocabile non solo per l’azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile (nella specie, l’amministratore che ha ricevuto un pagamento preferenziale) ma anche per quella esercitabile contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (nella specie, la società che, ai sensi dell’art. 2049 c.c., risponde civilmente dell’illecito penale commesso dal suo amministratore)”. Peraltro tale orientamento è stato subito fatto proprio dalla successiva giurisprudenza, con la Cass. 16481/2017.

In tema di illeciti civili continuati: la giurisprudenza di legittimità, riguardo al complesso tema del termine prescrizionale dell’illecito civile continuato, si è conformata al risalente principio espresso da Cass. 4995/1991 secondo cui, in presenza di una pluralità di illeciti, il termine prescrizionale deve essere autonomamente computato per ciascuno di essi, “mentre non rileva l’eventuale unificazione degli illeciti medesimi, quoad poenam, sotto il vincolo della continuazione, atteso che tale circostanza non può rendere operante, in una materia in cui la prescrizione è soggetta esclusivamente alle regole civilistiche, la norma dettata per il reato continuato dall’art. 158 c.p. (decorrenza della prescrizione dalla cessazione della continuazione)”. Ed infatti, non potendo operare il principio della continuazione, i plurimi illeciti omogenei saranno considerati quali illeciti “distinti” e quindi soggetti al termine prescrizionale sulla base delle regole ordinarie, termine che pertanto comincia a decorrere dal “manifestarsi del danno, divenendo oggettivamente percepibile il danno e la sua ingiustizia, e non dalla produzione del danno medesimo” (Cass. 17448/2017).

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Ci lasciamo con…un’anteprima: sta acquisendo sempre maggiore importanza la tematica delle holding personali e della relativa responsabilità da direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. e con questa la necessità di valutare una gradazione della responsabilità per mala gestio quando il comportamento della controllata può essere ascritto alla controllante che ne etero-determini la linea di condotta sul mercato. La tematica è senz’altro da approfondire!

Quindi…alla prossima!

Antonio Pezzano
Elena Pasquini

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