In un tale contesto di procedimento preconcorsuale diversi e minori sono i presupposti rispetto a quelli previsti per il concordato preventivo e segnatamente, oltre quelli della competenza territoriale, della produzione degli ultimi tre bilanci e dell’inesistenza nei due anni antecedenti di altro procedimento ex art.161 co.6 l.fall., l’unico ulteriore presupposto di accesso e’ rappresentato dall’esser il ricorrente imprenditore commerciale.
Non necessita, invece, la prova del sovradimensionamento ex art. 1 co. 2 l.fall.,atteso che l’art.161 co. 6 l.fall. non richiede la produzione della relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa ,sola documentazione che,unitamente ai bilanci dei ultimi tre esercizi,consente di verificare in tutti i casi la sussistenza o meno di uno dei tre requisiti concretizzanti tale sovradimensionamento.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile su ww.ilcaso.it