In un tale contesto di procedimento preconcorsuale diversi e  minori  sono i presupposti rispetto a quelli previsti per il  concordato preventivo e segnatamente, oltre quelli della competenza territoriale, della produzione  degli ultimi tre  bilanci e dell’inesistenza nei due anni antecedenti di altro  procedimento ex art.161 co.6 l.fall., l’unico ulteriore  presupposto di accesso e’ rappresentato dall’esser il ricorrente imprenditore commerciale.

Non necessita, invece, la  prova   del  sovradimensionamento ex art. 1 co. 2 l.fall.,atteso che l’art.161 co. 6 l.fall. non richiede la produzione della relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa ,sola documentazione che,unitamente ai bilanci dei ultimi tre esercizi,consente di verificare in tutti i casi  la sussistenza o meno di uno dei tre requisiti concretizzanti tale sovradimensionamento.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile su ww.ilcaso.it

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