Potendo il ricorso di cui all’art.161 co. 6 l.fall concludersi, non solo in concordato preventivo, ma anche in un accordo di ristrutturazione, come in un fallimento quanto in un nulla di fatto, tale ricorso non introduce, all’atto del relativo deposito, una procedura di concordato preventivo, bensi’ un peculiare procedimento mirante a conseguire un termine e che concretizza quindi solo una riserva di attivazione di un’eventuale procedura negoziale concordata della crisi d’impresa.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile su ww.ilcaso.it