Atteso che la deliberazione di cui all’art.152 l. fall. presuppone, per  come  la norma e’ chiaramente formulata,  una proposta di concordato del tutto completa (il comma 2 richiama infatti  la proposta e le condizioni del concordato),  tale deliberazione non può supportare anche  il  ricorso ex art.161 co. 6 l.fall. che difetta proprio della proposta, nonchè del piano, oltre che di un sicuro   approdo  verso   la procedura concordataria preventiva ‘piena’.

D’altra parte le esigenze di pubblicita’ verso creditori e  terzi,  soddisfatte in via immediata attraverso il rispetto delle previsioni di cui all’art.152 co. 3 l.fall, sono  ora parimenti  garantite  dalla pubblicita’ riservata   anche al semplice deposito del ricorso di cui all’art.161 co.6 l.fall.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile su www.ilcaso.it

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