Atteso che la deliberazione di cui all’art.152 l. fall. presuppone, per come la norma e’ chiaramente formulata, una proposta di concordato del tutto completa (il comma 2 richiama infatti la proposta e le condizioni del concordato), tale deliberazione non può supportare anche il ricorso ex art.161 co. 6 l.fall. che difetta proprio della proposta, nonchè del piano, oltre che di un sicuro approdo verso la procedura concordataria preventiva ‘piena’.
D’altra parte le esigenze di pubblicita’ verso creditori e terzi, soddisfatte in via immediata attraverso il rispetto delle previsioni di cui all’art.152 co. 3 l.fall, sono ora parimenti garantite dalla pubblicita’ riservata anche al semplice deposito del ricorso di cui all’art.161 co.6 l.fall.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile su www.ilcaso.it