Le vendite effettuate in sede concordataria dal liquidatore giudiziale in ossequio alle disposizioni previste dal Tribunale in decreto di omologa, sono connotate perciò dalla natura di “vendite forzate”,ove anche decretate in conformità alla proposta approvata, a mezzo negozio privatistico*
In conseguenza di cio’, visto il il combinato disposto di cui agli artt.182 co.5/108 co.2 l.fall. ed in via interpretativa l’art.2878 n.7 cod.civ., il Giudice Delegato e’ munito di ogni potere purgativo dei vincoli afflittivi sui beni trasferiti,ben potendosi inquadrare il relativo provvedimento coattivo tra quelli di cui alla parte finale dell’art.2884 cod.civ.
*Cfr. negli stessi termini (in parte motiva par.3), Cass. S.U. 16 luglio 2008 n. 19506