Alla luce del novellato art. 160, legge fallimentare, deve ritenersi ammissibile un concordato preventivo, che, pur formalmente non di gruppo, permetta comunque un’articolata gestione della crisi d’impresa attraverso la costituzione di una società in nome collettivo il cui patrimonio sia il risultato dei conferimenti aziendali delle società di capitali in crisi, le quali, divenendo soci…

Anche successivamente alla omologazione del concordato preventivo, il commissario giudiziale è legittimato a proporre l’azione di responsabilità nei confronti del commissario giudiziale o del commissario liquidatore in precedenza nominati. (Fattispecie anteriore alla riforma della legge fallimentare). Il testo integrale della sentenza è consultabile sul sito ilcaso.it.

Newsletter n. 6/2011 de “Il Foglio del Consiglio”

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