Alla luce del novellato art. 160, legge fallimentare, deve ritenersi ammissibile un concordato preventivo, che, pur formalmente non di gruppo, permetta comunque un’articolata gestione della crisi d’impresa attraverso la costituzione di una società in nome collettivo il cui patrimonio sia il risultato dei conferimenti aziendali delle società di capitali in crisi, le quali, divenendo soci illimitatamente responsabili, fruiscono anch’esse, ai sensi dell’art. 184, comma 2, legge fallimentare, dell’efficacia del concordato preventivo che, a completamento dell’operazione straordinaria in esame, la neo costituita società in nome collettivo presenterà.
Considerata l’analoga ratio posta a base della previsione temporale di 3 anni di cui all’art. 510, c.p.c., ben può ritenersi congruo un medesimo termine fissato dal giudice dell’omologa rispetto alla durata massima degli accantonamenti inerenti i crediti contestati ed entro il quale i creditori dovranno far accertare i crediti non riconosciuti dal debitore.

Il testo integrale della sentenza è consultabile sul sito ilcaso.it.

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