Nella sentenza in esame, un grande marchio (Gucci) agisce in giudizio contro un segno molto simile registrato per commercializza prodotti affini, al fine di far condannare il marchio minore per il rischio di una confusione nei consumatori.

La fattispecie
La Gucci s.p.a. citava in giudizio una piccola ditta individuale di pelletteria, lamentando il fatto che fosse stato registrato prima ed utilizzato poi, un marchio del tutto simile al proprio e quindi la Gucci ne chiedeva la dichiarazione di nullità con conseguente risarcimento dei danni.

La domanda attorea veniva respinta in primo grado e quindi la grande griffa di abbigliamento ricorreva in giudizio, dove risultava nuovamente soccombente, costringendola quindi ad agire in Cassazione.

Il principio di diritto
Il primo motivo di ricorso era la denuncia del rischio di confusione tra il proprio grande e preesistente marchio ed il successivo registrato dalla ditta individuale; secondo i giudici della cassazione, con ordinanza n. 26000 del 2018, tale motivo di ricorso è fondato, dal momento che la normativa che tutela il marchio registrato ha luogo nel caso in cui la doglianza riguardi «un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini», qualora, a causa dell’identità o somiglianza fra segni, possa determinarsi un rischio di confusione per i clienti. Il rischio di confusione deve essere l’effetto congiunto sia della somiglianza tra i segni, sia delle affinità o identità tra i prodotti o i servizi designati, con riferimento al consumatore medio, ma tenendo sempre conto della specifica clientela cui il prodotto o servizio è destinato.

Sia il carattere distintivo che la notorietà o rinomanza di un marchio (che appunto viene considerato “forte”) devono essere valutati in funzione della percezione che ne ha il pubblico di riferimento, rappresentato dai consumatori medi dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato.

Conclusioni
In base a questa pronuncia, i giudici del Palazzaccio quindi affermano che spetti al titolare del segno anteriore (o presunto tale) che l’uso del marchio simile ma posteriore «trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi». Pertanto, posta la indiscussa notorietà e rinomanza del marchio anteriore, nel caso di specie, la Corte territoriale dovrà valutare, in sede di rinvio, la ricorrenza del nesso, cioè di un determinato grado di somiglianza tra il marchio e il segno, che può condurre il pubblico a confonderli.

Il ricorso, in conclusione, per tali motivi, va accolto.

 

© 2016 Studio Legale PSP - PI: 06019040481
Viale Evangelista Torricelli 15 - 50125 Firenze (FI)
Telefoni: 055/229136 - 055/229347 - 055/229058 | Fax: 055/2280605
Admin

OWA