Una madre si trasferisce assieme al figlio, in una città diversa e lontana rispetto a quella di origine e del padre del bambino: dal momento che l’affido del minore è condiviso, tale comportamento della madre, integra una possibilità per la stessa di decadere dalla responsabilità genitoriale?

La fattispecie
Nell’estate del 2015, la madre del bambino trasferisce la propria residenza altrove, portando con sé il figlio e impedendo quindi, di fatto, che il padre possa intrattenere una relazione con il minore, dal momento che l’uomo è residente nella città dove originariamente era collocato l’intero nucleo familiare.

Secondo il Tribunale, la donna viene dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, mentre poi i giudici dell’Appello considerano censurabile la scelta della donna, ma sostengono anche che, alla base della stessa, non vi siano motivazioni egoistiche, ma la ricerca di una occupazione lavorativa e la possibilità di usufruire del sostegno dei genitori della donna.

Il principio di diritto
La vicenda è così arrivata in Cassazione che, con ordinanza n. 15949 del 2018, ha accolto il medesimo iter logico e argomentativo prospettato dai giudici del secondo grado, sostenendo quindi che la decadenza dalla responsabilità genitoriale fosse una conseguenza troppo severa al comportamento della madre, dal momento che questo risulta sì criticabile, ma non al punto da dover subire effetti così forti.

Conclusioni
Da tale pronuncia possiamo quindi capire come i giudici di legittimità e i giudici della corte di Cassazione, abbiano cercato di giudicare e risolvere la questione, propendendo per una ricerca delle ragioni che hanno spinto il soggetto a porre in essere un certo tipo di comportamento e hanno poi operato una scelta di giustizia in conseguenza a tali spiegazioni.

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