Con la sentenza in analisi, ci si occupa di capire quando può dirsi provata l’esistenza di un contratto stipulato con la forma libera, soprattutto se, come nel caso concreto che si andrà esaminare, oggetto del contratto è un aspetto così delicato come la cessione di un brevetto e quindi del suo sfruttamento commerciale. Il problema infatti, è quello di capire quando un contratto a forma libera può dirsi provato.

La fattispecie
Un ingegnere, autore di una invenzione, conveniva in giudizio la società con cui aveva collaborato, al fine di vedersi riconosciuta la qualifica di inventore dell’opera e quindi di vedersi attribuiti anche i diritti di sfruttamento commerciale. Il Tribunale e la Corte di Appello, sostenevano che l’ingegnere era sì l’inventore, ma che il titolare del brevetto era la società, dal momento che vi era stato un trasferimento dei relativi diritti di sfruttamento, dall’inventore alla società stessa. L’ingegnere allora ricorreva in Cassazione, sostenendo che non vi fosse stata una cessione del contratto e dicendo che la Corte di Appello aveva attribuito all’inerzia dell’ingegnere valore di cessione a forma libera del brevetto, dal momento poi che mandava in atti una prova della conclusione di un accordo vincolante avente ad oggetto la cessione del brevetto.

Il principio di diritto
La Cassazione sostiene come nella cessione del brevetto a forma libera, la prova può essere fornita attraverso presunzioni, purché queste siano gravi, precise e concordanti. Nel caso concreto, il tempo trascorso tra la presentazione della domanda di brevetto e la reazione poi dell’inventore non sembra avere i requisiti necessari per la formazione di una prova presuntiva così delineate. La circostanza infatti si poteva ben spiegare dal fatto che il ricorrente era stato del tutto estromesso dalla vicenda brevettuale, della quale quindi, non era minimamente a conoscenza. Per questi motivi i giudici della Cassazione, con ordinanza n. 12971 del Maggio 2018, riformano la sentenza di secondo grado, dal momento che la prova dell’esistenza del contratto di cessione dei diritti sul brevetto è stata desunta dai giudici di merito da elementi sforniti dei requisiti idonei a consentire la formazione di una valida prova presuntiva e quindi gli stessi, hanno omesso di rilevare il fatto della mancanza agli atti di un valido e vincolate atto di cessione.

Conclusioni
Tramite questa pronuncia, quindi, si conferma la giurisprudenza che addossa l’onere di provare l’esistenza dei contratti a forma libera su colui che invoca l’esistenza e la vincolatività dello stesso, anche per il tramite di presunzioni, la cui valutazione è rimessa al giudice e che devono poi essere gravi, precise e concordanti.

 

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