Il Tema in Discussione
La questione dibattuta è se l’atto pubblico di donazione di partecipazioni sociali che contenga la revoca dell’amministratore e la nomina del successore sia o meno titolo idoneo alla iscrizione nel Registro delle Imprese di dette modificazioni, le quali devono essere adottate con delibera dell’assemblea dei soci e cristallizzate nel relativo verbale.

Il caso pratico
In un atto con il quale veniva donata, da parte dell’unico socio (titolare del 100 % del capitale), la (intera) partecipazione in una Srl veniva, altresì, prevista la revoca dell’amministratore in essere e la nomina del donatario quale nuovo amministratore, in sostituzione di quello revocato, nonché il trasferimento della sede sociale.

La Camera di Commercio iscriveva nel Registro delle Imprese non solo il trasferimento di proprietà della partecipazione (peraltro trattavasi, come precisato, del 100 % delle quote), ma anche la revoca del vecchio amministratore, la nomina del nuovo amministratore ed il trasferimento della sede sociale.

L’amministratore revocato proponeva ricorso ex art. 2191 c.c. chiedendo al Giudice del Registro la cancellazione delle suindicate iscrizioni, da considerarsi illegittime in quanto non contenute in una delibera assembleare, bensì in un atto di donazione. Difatti, non erano stati rispettati i requisiti di forma e di contenuto per aversi una delibera assembleare, atteso che non era stata convocata alcuna assemblea e non era stato convocato l’amministratore.

Il Giudice del Registro accoglieva il ricorso e disponeva la cancellazione delle suindicate iscrizioni posto che : “il Conservatore doveva effettuare un controllo formale, qualificando l’atto presentato per l’iscrizione al fine di accertare se lo stesso rientrava tra i modelli di atti per cui la legge prevedeva l’iscrizione, nel caso in esame l’atto iscritto non rientrava nello schema tipico della delibera assembleare, essendo un atto di donazione”.

Contro il provvedimento del Giudice del Registro il donatario delle quote e nuovo amministratore proponeva opposizione al Tribunale ex art. 2192 c.c.

L’interessante pronuncia del Tribunale Roma del 2 marzo 2018
Precisa il Giudice romano, nelle premesse della decisione, che il Registro delle Imprese ha assunto per volontà del legislatore del 1993 le funzioni tipiche di un pubblico registro cui è assegnata una insostituibile funzione informativa e pubblicitaria, costituendo in particolare l’unica fonte con validità legale dei fatti ed atti riguardanti il mondo delle imprese, che possono essere utilizzati in ogni contenzioso da parte dei soggetti in lite e che il giudice deve assumere come vere.

In buona sostanza il Registro è destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti.

Il Conservatore non ha, però, funzionalmente il compito di sindacare la validità, sotto il profilo civilistico, del contenuto dei provvedimenti da iscrivere nel Registro delle Imprese.

Egli è tenuto all’iscrizione obbligatoria previo esercizio del solo controllo di regolarità formale, senza possibilità di sindacarne la regolarità sostanziale, demandata alla valutazione dell’autorità giudiziaria.

Per regolarità formale deve intendersi il controllo sui soli requisiti formali dell’atto (competenza dell’ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell’atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell’istanza di iscrizione).

Il Conservatore, quindi, ha il potere di accertare che il fatto ovvero l’atto di cui si richiede l’iscrizione integri gli estremi della fattispecie per cui è richiesta l’iscrizione e, quindi, che l’atto da iscrivere corrisponda al modello legale (controllo di tipicità). Il predetto dovrà, inoltre, verificare la compatibilità logico-giuridica tra le diverse iscrizioni, in tal senso dovendosi interpretare il secondo comma dell’art. 2189 c.c., secondo il quale, prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio deve verificare, oltre che l’autenticità delle sottoscrizioni, il “concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione”.

La motivazione del decreto de quo (che ribadisce e sottolinea la specifica funzione ‘informativa e pubblicitaria’ del Registro delle Imprese)
Il Tribunale, decidendo la fattispecie pratica in oggetto, ha ritenuto infondata e conseguentemente respinto l’opposizione, condividendo le argomentazioni svolte dal Giudice del Registro con il provvedimento impugnato.

In particolare, si legge nel decreto:

– nel caso in esame, la revoca del precedente amministratore e la nomina di quello nuovo, anziché essere prese con delibera dell’assemblea dei soci e, quindi, cristallizzate in un verbale assembleare, erano contenute in un atto pubblico di donazione di partecipazioni sociali;

– l’atto pubblico di donazione non può dirsi in alcun modo riconducibile allo schema tipico della deliberazione o decisione dei soci che deve essere assunta seguendo le regole procedurali previste dal codice civile e che devono essere evidentemente rispettate, anche in caso di società unipersonali;

– come correttamente rilevato nel provvedimento reclamato, a tale macroscopica deviazione dalla tipologia di atto necessaria per la nomina e revoca dell’amministratore consegue la impossibilità di procedere alle relative iscrizioni nel Registro delle Imprese e ciò a prescindere dalla sussistenza di eventuali pregiudizi cagionati ai soggetti in lite. Ed infatti la specifica funzione del Registro è di tipo informativo e pubblicitario dei fatti e degli atti riguardanti il mondo delle Imprese, da ciò derivando la necessità di tutelare i terzi che sulla legalità e validità delle informazioni ivi contenute fanno affidamento”.

 

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