In tema di confondibilità dei marchi il Giudice di merito ha l’onere di motivare dettagliatamente la scelta di escludere la violazione dell’uso esclusivo del marchio. La vicenda oggetto di ricorso per cassazione trova come protagonista la famosa band «I Cugini di Campagna», i quali una volta divisi lamentano il diritto all’utilizzo del nome del gruppo originario

La fattispecie
Il Tribunale di Lucera accoglieva la domanda di alcuni componenti del famoso gruppo «I Cugini di Campagna» volta ad ottenere il diritto all’uso esclusivo della denominazione e del marchio identificativo della band musicale e a vietare ai convenuti, altri due ex componenti del gruppo, l’uso di tale marchio, nonché condannarli al risarcimento del danno arrecato per effetto della condotta di concorrenza sleale.

I soccombenti proponevano ricorso davanti alla Corte d’Appello di Bari, la quale accoglieva il gravame ritenendo che il prodotto artistico offerto dagli appellanti, fuori dal gruppo musicale, «fosse chiaramente distinguibile dal prodotto artistico offerto dal gruppo nell’attuale formazione».

Avverso la decisione di merito ricorrono per cassazione i componenti del gruppo soccombenti nel secondo grado di giudizio.

Il principio di diritto
I ricorrenti lamentano in Cassazione che la Corte d’Appello abbia erroneamente escluso la concorrenza sleale per imitazione del marchio recante la denominazione del gruppo musicale in quanto i comportamenti degli ex membri del gruppo non erano idonei a generare un erroneo convincimento nel pubblico di trovarsi in presenza dell’originale quartetto e non di un nuovo duo.

La Suprema Corte, con ordinanza n. 9013/18, depositata l’11 aprile, ha ritenuto inammissibile la doglianza in quanto è consolidato principio giurisprudenziale che «l’apprezzamento del giudice di merito sulla confondibilità, o meno dei marchi – ai sensi degli artt. 2564 e 2598 c.c. – costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici».

Nella specie, rileva la Corte,  correttamente i Giudici di merito hanno accertato che l’uso della denominazione del “duo”, attraverso l’apposizione dell’avverbio «già» messo in evidenzia rispetto al nome «Cugini di Campagna» fosse effettuato in modo da evitare qualsiasi confusione con la denominazione del gruppo originaria, con lo scopo di indicare esclusivamente «le origini dell’attività musicale dei due artisti».

Gli istanti, secondo il Giudice di legittimità, hanno prospettato una diversa ricostruzione del fatto inammissibile in sede di legittimità.

In Conclusione il Supremo Collegio, ritenendo inammissibili anche le restanti censure, ha dichiarato inammissibile il ricorso e compensato le spese di giudizio.

Conclusioni
Attraverso questa pronuncia, quindi i giudici della Cassazione, confermano l’orientamento maggioritario e ormai consolidato in tema di confondibilità dei marchi, chiarendo la natura del ragionamento del giudice sul punto e sostenendo che, nel caso di specie, la valutazione di tutti gli elementi non consentisse di rilevare un erroneo convincimento generato dai convenuti nel pubblico e che quindi non vi fosse confodibilità o concorrenza sleale.

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