Il Tema in Discussione: può il socio (di una Srl) che ha sottoscritto un aumento di capitale eseguire il conferimento dovuto compensando detto debito con il credito che il medesimo vanta per un finanziamento in precedenza concesso alla società?
La Suprema Corte ha chiarito che tale compensazione è legittima e, conseguentemente è consentito al socio di una Srl eseguire il conferimento dovuto compensando il debito originato dalla sottoscrizione di un aumento di capitale  (anche se deliberato per ricostituzione del capitale ridotto o azzerato a causa di perdite) con il credito derivante da un finanziamento che egli abbia in precedenza concesso alla società.

Non è dunque rilevante che, in sede di costituzione della società, i conferimenti di capitale non si possano eseguire per compensazione (in quanto, in tal caso, la società non preesiste, ma “nasce” in quel momento), né è rilevante che il credito alla restituzione del finanziamento, ai sensi dell’articolo 2467 del Codice civile, sia postergato, in certe situazioni, alla soddisfazione dei creditori della società diversi dai soci.

La recente sentenza n. 3946 del 19.02.2018 della Corte di Cassazione
La decisione in oggetto della Cassazione è particolarmente interessante in quanto, pur ribadendo la legittimità della liberazione mediante compensazione di una sottoscrizione in sede di aumento del capitale sociale (principio già affermato in Cassazione nelle sentenze 4236/1998 e 936/1996);

da un lato, interviene in una materia non pacifica (in senso contrario, infatti, si erano espresse sia la Cassazione, nella sentenza 13095/1992, sia, ripetutamente, la giurisprudenza di merito: Appello Napoli 7 marzo 1953, Tribunale Napoli 9 luglio 1962, Tribunale Treviso 4 marzo 1983; Appello Venezia 30 marzo 1994 e 17 giugno 1994; Tribunale Casale Monferrato 20 febbraio 1995; Tribunale Napoli 8 novembre 2006);

dall’altro lato, sancisce che il principio non contrasta (in senso contrario ha recentemente deciso il Tribunale di Roma, in una sentenza del 6 febbraio 2017) con la normativa in base alla quale (art. 2467 c.c.) il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori diversi dai soci, nel caso in cui questo finanziamento sia stato concesso in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

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Quanto al primo profilo (aumento di capitale mediante compensazione), la Cassazione sottolinea che, in sede di aumento di capitale, l’oggetto del conferimento da parte del socio non deve necessariamente identificarsi in un bene suscettibile di espropriazione forzata, bensì in un asset dotato di consistenza economica; per questo è legittimo il conferimento mediante compensazione tra debito del socio verso la società e credito vantato dal medesimo nei confronti della società stessa, dato che la società conferitaria perde il suo credito al conferimento ma acquista il valore consistente nella liberazione da un debito. In particolare, sul punto, così si legge nella sentenza de qua : “In tema di società di capitali, nella ipotesi di sottoscrizione di un aumento del capitale sociale, l’oggetto del conferimento, da parte del socio, non deve, necessariamente, identificarsi in un bene suscettibile di espropriazione forzata, bensì in una res dotata di consistenza economica. Ne consegue la legittimità del conferimento attuato mediante compensazione tra il debito del socio verso la società ed un credito vantato dal medesimo nei confronti dell’ente, atteso che la società stessa, pur perdendo formalmente il suo credito al conferimento, acquista concretamente un “valore” economico, consistente nella liberazione da un corrispondente debito. Alla funzione essenzialmente “produttiva” del capitale sociale consegue, difatti, quella di garanzia meramente indiretta del pagamento dei debiti sociali, funzione, quest’ultima, assolta direttamente dal patrimonio sociale, cui non risultano trasferibili quei vincoli di indisponibilità e di invariabilità tipici, in via esclusiva, del capitale. Nessun pregiudizio per i creditori sociali è, pertanto, ravvisabile (diversamente che nella ipotesi di conferimenti iniziali, quantomeno per i tre decimi previsti dall’articolo 2329 c.c.) in un aumento di capitale sottoscritto mercè la contestuale estinzione per compensazione di un credito del socio sottoscrittore (scaturendo, invece, da tale operazione un aumento della generica garanzia patrimoniale, poichè dalla trasformazione del credito del socio in capitale di rischio deriva che detta garanzia non copre più il credito medesimo), mentre, sul piano economico – patrimoniale, nessun vantaggio deriverebbe ai creditori stessi dall’imposizione, alla società, dell’obbligo di pagare il proprio debito nei confronti del socio sottoscrittore e di incassare, contestualmente, la stessa somma da lui dovuta.”.
Sul tema della postergazione, poi, per la Suprema Corte la norma in questione (art. 2467 c.c.) mira a far sì che i soci, qualora finanzino la società, non possano avvantaggiarsi, in ipotesi di insolvenza della società finanziata, per il fatto di aver operato attraverso strumenti di debito (assumendo così la veste di creditori della società) e non attraverso strumenti di rischio. Perciò, qualora il finanziamento della società sia “trasformato” in un aumento di capitale, il problema della postergazione non si pone.

Statuisce in proposito la Corte : “il richiamo alla disciplina dell’articolo 2467 c.c. non è fatto a proposito. Tale norma, nello stabilire che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, a determinate condizioni, è ‘postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori’, mira non già ad impedire che i soci di società a responsabilità limitata possano finanziare la società, ma a far sì che essi, ove effettuino il finanziamento sotto forma di prestiti e non di conferimenti, non possano avvantaggiarsi, in ipotesi di insolvenza, per il fatto di aver operato attraverso strumenti di debito (assumendo così la veste di creditori della società) e non attraverso strumenti di rischio. Perciò essi possono in tal caso soddisfare il proprio credito derivante dal finanziamento nei confronti della società solo dopo la soddisfazione degli altri creditori. Ovviamente, allora, la norma non opera in caso di aumento di capitale.
Orbene, nel caso in esame il finanziamento della società ha avuto luogo per l’appunto mediante aumento di capitale, e cioè attraverso sottoscrizione di capitale di rischio, sicchè il problema della postergazione non si pone affatto.

 

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