Il Tema in Discussione: intestazione fiduciaria di quota sociale e il diritto del fiduciante al risarcimento del danno:
In caso di intestazione fiduciaria di quote di partecipazione al capitale sociale di una società, il fiduciante che lamenti un danno a causa della condotta fraudolenta degli amministratori della società (nella specie, la redazione di una falsa situazione patrimoniale), ha diritto di esperire l’azione individuale di risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 2395 del codice civile.

La recente sentenza della Corte di Cassazione:
Il principio suindicato è stato affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3656 del 14 febbraio 2018.

Il caso concreto:
La fattispecie concreta era quella di una società che aveva azzerato il capitale sociale a fronte di una situazione patrimoniale falsamente redatta dall’organo amministrativo perché esponeva perdite insussistenti.

A fronte dell’azzeramento del capitale, si verificava, dunque, l’annullamento  delle azioni in cui era suddiviso il capitale sociale e la conseguente fuoriuscita dalla compagine sociale dei soci non partecipanti alla ricostituzione del capitale stesso.

Uno di costoro (che aveva sottoposto le proprie azioni a intestazione fiduciaria), alcuni anni dopo (a seguito dell’esito di un procedimento penale) veniva a sapere della falsità della situazione patrimoniale che aveva provocato la sua fuoriuscita dalla società e promuoveva un’azione giudiziale di risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 2395 del codice civile, facendo valere, appunto, il diritto al risarcimento del danno per essere stato “direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi degli amministratori”.

La Cassazione osserva in primis che l’intestazione fiduciaria è la situazione in cui il trasferimento del bene in capo al fiduciario viene limitato dall’obbligo che quest’ultimo assume di ritrasferire al fiduciante il bene oggetto del mandato fiduciario secondo le istruzioni impartite  dal fiduciante.

La posizione di titolarità del bene fiduciato in capo al fiduciario è, dunque, soltanto provvisoria ed è meramente strumentale al ritrasferimento di detto bene in capo al fiduciante. In altre parole, l’intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali si realizza per effetto del collegamento di due negozi, l’uno di carattere esterno ed efficace verso terzi. L’altro di natura obbligatoria e efficace solo tra fiduciante e fiduciario, diretto a modificare il risultato del primo negozio.

Ciò premesso, secondo la Cassazione il fiduciante è ritenuto legittimato a esperire l’azione individuale di risarcimento del danno di cui all’articolo 2395 del codice civile se gli amministratori, con un loro  comportamento fraudolento che provochi l’annullamento delle azioni del fiduciante medesimo, impediscano al fiduciario di adempiere al suo obbligo di ritrasferire le azioni al proprio fiduciante.

Conclusioni, anche sul quantum del danno subito dal fiduciante:
Il diritto al risarcimento del danno a favore del fiduciante nasce dal comportamento illecito di terzi che impedisce al fiduciario di adempiere l’obbligo di ritrasferire le azioni

Una volta svanita la quota di partecipazione al capitale sociale, in virtù  dell’azzeramento del capitale stesso (a sua volta indotto dalla redazione di un bilancio falso), sorge in capo al fiduciante il diritto all’indennizzo e cioè il diritto a vedersi rimborsato il relativo valore.

Il danno patito dal fiduciante, peraltro, non deve essere commisurato al valore nominale del pacchetto azionario preesistente all’operazione sul capitale, ma corrisponde al valore delle azioni da accertare al momento dell’azzeramento illegittimo e secondo gli ordinari metodi economici, diretti e indiretti, di valutazione delle partecipazioni sociali.

 

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