È vietato l’uso del proprio nome patronimico come marchio se già utilizzato da altro imprenditore per prodotti dello stesso genere.

Così la corte di cassazione con la sentenza del 27 ottobre 2017 n. 25641 che ha precisato che sussiste il divieto anche se tale uso è accompagnato da elementi differenziatori, sempre che il nome costituisca  il cuore del marchio già utilizzato da altro imprenditore per prodotti dello stesso genere.

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