E’ legittima e non invalida la “russian roulette clause”, in virtù della quale un socio, in caso di partecipazioni societarie paritetiche (e quindi di stallo decisionale), può mettere l’altro socio nell’alternativa tra vendere la propria quota al prezzo stabilito dalla controparte o di comprare, per quello stesso prezzo, l’altrui quota di partecipazione al capitale sociale.
Tribunale di Roma, Sez. specializzata in materia d’impresa, sentenza del 19 ottobre 2017