La rinuncia all’incarico da parte di un sindaco di società di capitali ha effetti immediati solo quando sia possibile l’automatica sostituzione del dimissionario con un sindaco supplente, in applicazione analogica della disciplina sulla proroga dettata dall’art. 2385 c.c., esistendo un’esigenza di continuità dell’organo di controllo del tutto analoga all’esigenza di continuità dell’organo di amministrazione.

Cassazione Civile, Sez. I, 12 aprile 2017, n. 9416

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