Nel potere – attribuito dall’art. 2479, comma 1, c.c. ai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale di una S.r.l. – di  sottoporre  gli argomenti  di  discussione  all’assemblea, rientra  altresì, per  via estensiva,  il potere di convocazione diretta della medesima. Il potere di convocazione diretta dell’assemblea da parte della minoranza deve trovare applicazione anche laddove lo statuto regoli la convocazione assembleare demandandola all’organo gestorio in quanto, da un lato, la norma ex art. 2479 comma 1, appare una norma di garanzia inderogabile, e. dall’altro,  il  rinvio  di  cui  al  comma  1 dell’art.  2479  bis c.c.  all’atto  costitutivo  per  la  disciplina  dei  ”modi di convocazione dell’assemblea” appare riferito alle sole modalità di convocazione in senso stretto (mezzo, termini, ecc.).

Tribunale di Milano, Sez. Imprese 11 marzo 2017

 

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