Nel potere – attribuito dall’art. 2479, comma 1, c.c. ai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale di una S.r.l. – di sottoporre gli argomenti di discussione all’assemblea, rientra altresì, per via estensiva, il potere di convocazione diretta della medesima. Il potere di convocazione diretta dell’assemblea da parte della minoranza deve trovare applicazione anche laddove lo statuto regoli la convocazione assembleare demandandola all’organo gestorio in quanto, da un lato, la norma ex art. 2479 comma 1, appare una norma di garanzia inderogabile, e. dall’altro, il rinvio di cui al comma 1 dell’art. 2479 bis c.c. all’atto costitutivo per la disciplina dei ”modi di convocazione dell’assemblea” appare riferito alle sole modalità di convocazione in senso stretto (mezzo, termini, ecc.).
Tribunale di Milano, Sez. Imprese 11 marzo 2017