Può provvedersi all’ iscrizione d’ufficio nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2190 c.c., supplendo all’inerzia degli amministratori che non l’hanno richiesta, del recesso per giusta causa del socio di una società in nome collettivo, su istanza del socio medesimo il quale abbia comunicato, con le modalità previste dalla legge, il proprio recesso agli altri soci.
Tribunale di Verona 9 marzo 2017