L’art. 2479 c.c., nel testo anteriore al d.lgs. n. 6/2003, disciplina, al pari dell’art. 2470 c.c. attualmente vigente, la forma del trasferimento di quota di società a responsabilità limitata perché sia opponibile alla società, mentre, nei rapporti tra le parti, in forza del principio di libertà delle forme, la cessione medesima è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse, non richiedendo, la forma scritta né “ad substantiam”, né “ad probationem”.

Corte di Cassazione, Sez. I, n. 25626 del 27/10/2017

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