Si osserva che l’art. 182 L.F., laddove prevede che il tribunale nomini un liquidatore “se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente”, ha inteso configurare la cessione liquidatoria dei beni al liquidatore giudiziale come una soltanto delle possibili forme di soddisfacimento del creditori che possono essere adottate nel piano concordatario con cessione dei beni. Deve quindi ritenersi possibile per il debitore presentare ai creditori un piano di concordato con cessione dei beni avente contenuti diversi dal tradizionale modello del mandato conferito agli organi della procedura avente ad oggetto la vendita dei beni ceduti e la distribuzione del ricavato ai creditori (Tribunale di Firenze, Sezione fallimentare, provvedimento del 4 gennaio 2010).
Tale interpretazione, secondo il Tribunale, porta a ritenere astrattamente ammissibile il piano concordatario “che preveda che la liquidazione sia eseguita dal debitore (che in tal caso, non perde la disponibilità dei beni), direttamente o tramite un mandatario da lui nominato, secondo modalità che non contemplino alcun intervento del tribunale”.
Solo qualora il piano concordatario non preveda alcuna modalità liquidatoria diversa da quella giudiziale, allora si applica l’intero corpo delle disposizioni dettate dall’art. 182 L.F. ed il Tribunale nominerà uno o più liquidatori giudiziali.
Il Tribunale intende infatti, in modo assolutamente innovativo, dare un contenuto all’inciso “e non dispone diversamente” di cui alla predetta norma, non nel senso che il debitore proponente abbia il potere di indicare la persona alla quale conferire l’incarico di liquidatore giudiziale, ma nel diverso senso che il Tribunale non nomina un liquidatore giudiziale quando il piano concordatario abbia ad oggetto una cessione dei beni da attuare con modalità che non prevedono una fase liquidatoria giudiziale.

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