Il Tribunale di Firenze, in linea di continuità con il più recente orientamento della Corte di Cassazione in materia, interpreta in modo estensivo la nozione di debiti contratti per i “bisogni della famiglia” di cui all’art. 170 c.c. rilevante al fine di escludere pignorabilità dei beni oggetto del fondo patrimoniale, in relazione a debiti contratti per motivi estranei alle necessitò del nucleo familiare (Tribunale di Firenze, Ufficio Esecuzioni Immobiliari, provvedimento del 21 agosto 2009)
In particolare il G.E. rileva che “l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia, coerentemente all’impostazione già assunta nella vigenza del patrimonio familiare e con riferimento ai frutti suscettibili di esecuzione, è andata nel senso di consentire una nozione assai ampia di bisogni della famiglia, facendovi in sostanza rientrare tutti i debiti contratti dal familiare, salvo che si tratti di debiti aventi oggetto voluttuario o intenti meramente speculativi“.
Sembra lecito dubitare che, così interpretando la norma, si operi una distorsione o quanto meno una forzatura dell’istituto. Infatti si arrivano ad interpretare i “bisogni della famiglia” in senso lato, ricomprendendovi non solo le spese necessarie al soddisfacimento delle necessità essenziali del nucleo familiare, ma anche quelle più varie, socialmente apprezzabili, comprese quindi quelle affrontate per il potenziamento dell’attività lavorativa.
Nel caso di specie si trattava dell’acquisto di un esercizio commerciale (bar) effettuato da una madre di famiglia e “finalizzato in particolare a rendere possibile il necessario finanziamento a favore dell’ attività dalla quale si derivavano i mezzi di sostentamento familiare” e, conseguentemente, ad avviso del Tribunale, di un debito necessario per il mantenimento della famiglia stessa.
Seguendo questa interpretazione, sembrerebbero esclusi dal concetto di soddisfacimento dei bisogni della famiglia solo i debiti contratti per esigenze voluttuarie o per perseguire intenti meramente speculativi.

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