Il nuovo dettato normativo dell’art. 111 legge fall. estende il beneficio della prededuzione, sia ai crediti occasionati dalla procedura concorsuale e quindi, in quanto tali, sorti successivamente, sia a quelli sorti anteriormente purchè la relativa attività risulti collegabile alla procedura da un nesso di funzionalità che sussiste quando tale attività risulti utile per la massa dei creditori.
Il professionista, che supporti la parte debitrice nella verifica della situazione dell’impresa per consentire al proprio cliente di valutare al meglio se la crisi risulti o meno superabile, supportandolo in caso negativo nella predisposizione di quanto necessario per dar inizio alla procedura concorsuale fallimentare, allorchè tale procedura venga decretata dal giudice svolge utilmente la propria attività in funzione della procedura medesima ed ha, quindi, diritto alla prededuzione ex art. 111 l. fall.
Il testo integrale della sentenza è consultabile sul sito ilcaso.it.